Cassazione Penale, Sentenza n. 46616/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato eseguita la pena detentiva, estinti gli altri effetti penali e ha rigettato la revoca della confisca del veicolo. Il ricorrente deduceva: (a) illegittima concessione della sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità non prevista per la fattispecie aggravata; (b) omissione del computo dell'ammenda di euro 1.000 nella conversione in lavori di pubblica utilità; (c) errata trasmissione degli atti al Prefetto per la confisca nonostante la mancata contestazione della circostanza aggravante di cui al comma 2bis; (d) errore sulla mancata indicazione di condotte riparatorie o risarcimento, nonostante l'assenza di danno e la natura riparatoria dei lavori di pubblica utilità. Inoltre il ricorrente richiamava la pronuncia di illegittimità costituzionale (sent. n.75/2020) su art. 224ter d.lgs. 285/92 per sostenere l'illegittimità della rimessione al Prefetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il decreto penale di condanna originario richiamava espressamente il comma 2bis dell'art. 186 d.lgs. n.285/92; non essendovi stata impugnazione, tale aggravante si è cristallizzata e impedisce l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 189 comma 9bis laddove incompatibile. Tuttavia la concessione della sostituzione con lavoro di pubblica utilità è derivata dall'art. 459, comma 1ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) che consente la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità nei limiti ivi indicati. La disciplina degli effetti del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità deve ricavarsi dall'art. 56bis l.n. 689/81, che ammette la revoca della confisca se non si tratta di confisca obbligatoria. Nel caso di specie la confisca del veicolo è sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e, come tale, non è suscettibile di revoca alla stregua del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Non ha rilevanza l'omessa trascrizione del comma 2bis in atti successivi rispetto al decreto non impugnato. Contestazioni sulla trasmissione al Prefetto non hanno rilievo operativo, essendo priva la parte dispositiva del provvedimento di tale riferimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. n. 285/92
commi 1, 2 lett. c), 2bis e 2sexies (circostanze aggravanti richiamate nel decreto penale)
La presenza dell'aggravante di cui al comma 2bis (aver provocato un incidente) nel decreto penale, se non impugnata, si cristallizza e impedisce l'accesso a benefici che la norma esclude in presenza di tale aggravante.
art. 189 d.lgs. n. 285/92
richiamo al comma 9bis (menzionato nel motivo del ricorso)
La disciplina del giudice di pace e del beneficio ivi previsto non trova applicazione nel caso trattato dalla Corte, laddove è intervenuta la nuova previsione processuale (art. 459 c.p.p. comma 1ter) che regola la sostituzione in sede di decreto penale non opposto.
art. 459 c.p.p. (comma 1ter)
«Quando e' stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione».
La Corte ha ritenuto applicabile questa norma introdotta dal d.lgs. 150/2022: consente la richiesta, anche senza opposizione, di sostituzione della pena detentiva convertita in pecuniaria con lavoro di pubblica utilità e regola l'ambito di applicazione della sostituzione nel processo di decreto penale.
art. 56bis legge n. 689/81
parte del comma 5 richiamata: "in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria..."
Stabilisce gli effetti positivi del compimento dei lavori di pubblica utilità, prevedendo la possibilità di revoca della confisca quando non si tratti di confisca obbligatoria e siano adempiute eventuali obbligazioni riparatorie.
d.lgs. n. 150/2022
art. 28 e art. 71 (richiamati come disposizioni che hanno introdotto art. 459 comma 1ter c.p.p. e art. 56bis l.n. 689/81)
Le modifiche legislative hanno introdotto nel codice di procedura penale e nella legge 689/81 strumenti che consentono la sostituzione della pena detentiva convertita in pecuniaria con lavoro di pubblica utilità e ne hanno disciplinato gli effetti.
sentenza Corte Costituzionale n. 75/2020
dichiarazione di illegittimità dell'art. 224ter d.lgs. n. 285/92 nella parte in cui prevedeva che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della confisca in caso di estinzione del reato
La Corte di Cassazione ha considerato la pronuncia costituzionale, ma ha osservato che, nel caso concreto, la confisca è una sanzione obbligatoria che resta comunque non revocabile per effetto della disciplina applicabile; la censura sulla rimessione al Prefetto non ha avuto efficacia nel dispositivo.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese del procedimento
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
richiamate come criteri di ammissione dei motivi di cassazione (inosservanza/erronea applicazione di norme e mancanza o manifesta illogicità della motivazione)
Motivi di impugnazione utilizzati dal ricorrente; la Corte ha però ritenuto infondati tali motivi alla luce della cristallizzazione del decreto penale e della normativa sopraggiunta.
Massime di principio
- Se un decreto penale di condanna contiene un'aggravante (es. comma 2bis art.186 C.d.S.) e non viene impugnato, quell'aggravante si cristallizza e impedisce l'accesso a benefici che la norma esclude in presenza dell'aggravante.
- La possibilità di richiedere, senza opposizione, la sostituzione della pena detentiva convertita in pecuniaria con lavoro di pubblica utilità trova oggi disciplina specifica nell'art. 459 c.p.p., comma 1ter (d.lgs.150/2022); occorre verificare quale norma è direttamente applicabile al caso concreto.
- Il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità può determinare la revoca di una confisca solo se la confisca non è prevista come obbligatoria dalla legge; le sanzioni accessorie obbligatorie non sono revocabili per mera esecuzione di lavori riparatori.
- L'omessa trascrizione di circostanze o di riferimenti normativi in atti successivi non elimina effetti già prodotti da un decreto penale non impugnato; per far valere la mancata o errata qualificazione giuridica è necessario impugnare tempestivamente il decreto.
- Per contestare la confisca o la trasmissione degli atti al Prefetto è fondamentale verificare il contenuto del dispositivo del provvedimento impugnato e la sussistenza del carattere obbligatorio o discrezionale della confisca; censure formali non rilevanti nel dispositivo possono risultare prive di efficacia.
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