Sentenza n. 971/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 24.3.2025, n. 75, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, n. 75 del 24 marzo 2025, relativa al pagamento dell’indennità risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Imperia, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, quantificata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, relativamente al periodo dal 1° settembre 2017 al saldo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha provveduto al pagamento integrale delle somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito esclusivamente per la rifusione delle spese processuali, invocando la soccombenza virtuale del Ministero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, in quanto il pagamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
La sentenza posta in esecuzione aveva individuato in tale disposizione la base dell’indennità risarcitoria spettante per l’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in forza del giudicato, intervenuto nelle more del processo, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, anche se la pretesa principale è stata soddisfatta durante il processo.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudizio di ottemperanza può essere assimilato alle procedure esecutive, tenendo conto della natura e dell’eventuale carattere seriale della controversia.
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