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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23973/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato cittadino)

La controversia

Un Ordine professionale e alcuni suoi consiglieri avevano agito in via sommaria per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dall'invio di una lettera, datata 18 marzo 2016, ritenuta offensiva e diffamatoria e collegata a un procedimento disciplinare instaurato nei confronti del fratello del destinatario della missiva. Il tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti dell'Ordine, condannando il convenuto al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale. In appello, il destinatario della domanda principale aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto anche dell'appello incidentale dei consiglieri. I ricorrenti hanno quindi dedotto quattro motivi di ricorso: 1) violazione di norme sull'ordinamento professionale e omesso esame del fatto della diffida con cui il convenuto avrebbe intimato all'Ordine e ai singoli consiglieri di riattivare il procedimento disciplinare entro sette giorni, minacciando denuncia alla Procura; 2) violazione di norme regolamentari e omesso esame del fatto che il certificato penale del fratello risultava ancora non definito alla data indicata; 3) violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento del danno, oltre che delle disposizioni penali richiamate, assumendo che la condotta non fosse esercizio del diritto di critica ma oltraggio/minaccia, e che la Corte d'appello avesse male escluso diffamazione, ingiuria e oltraggio; 4) violazione della norma sul rifiuto di atti d'ufficio, sostenendo che la Corte d'appello avesse indebitamente ritenuto fondata l'accusa di ritardo nella condotta dell'Ordine. La censura, nel suo complesso, mirava in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura della lettera e sulla sua riconducibilità al diritto di critica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte eccentriche rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato in fatto che la condotta dell'intimato integrasse esercizio del diritto di critica ai sensi degli articoli 21 Cost. e 10 CEDU, con esclusione di responsabilità ex articoli 2043 e 2059 c.c. Le residue doglianze sono state considerate comunque inammissibili perché dirette a ottenere un terzo grado di merito e perché, sotto l'apparente denuncia di vizi motivazionali, miravano a una rivalutazione del merito. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza d'appello raggiungeva il minimo costituzionale. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. f), D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233

    richiamato dai ricorrenti come norma violata, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non colpivano la reale ratio decidendi

  • art. 6, L. 24 luglio 1985 n. 409

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'ordinamento professionale

  • art. 38, comma 2, d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sul procedimento disciplinare

  • art. 48, d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sul procedimento disciplinare

  • art. 27 del Regolamento di attuazione del codice di procedura penale

    richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per sostenere la responsabilità aquiliana; esclusa in appello per insussistenza di illecito, confermata l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale; esclusa la conseguente responsabilità risarcitoria

  • art. 185 c.p.

    richiamato insieme alle norme penali invocate dai ricorrenti

  • art. 342 c.p.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'oltraggio a corpo amministrativo

  • art. 594 c.p.

    richiamato come fattispecie di ingiuria abrogata, non riconosciuta

  • art. 595 c.p.

    richiamato in relazione alla diffamazione, esclusa dalla Corte d'appello

  • art. 328 c.p.

    richiamato nel quarto motivo in tema di rifiuto di atti d'ufficio

  • art. 21 Cost.

    la Corte d'appello ha ricondotto la condotta al diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica

  • art. 2 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo

  • art. 10 CEDU

    richiamato dalla Corte d'appello e dai ricorrenti; usato per escludere la responsabilità risarcitoria in quanto la condotta rientrava nella libertà di critica

  • art. 10, comma 2, CEDU

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la libertà di espressione incontra il limite della reputazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato quale paradigma dei motivi di ricorso, ma le censure sono state reputate inammissibili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in collegamento all'ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, formalmente veicolate come violazioni di legge o vizi motivazionali, non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, sollecitando una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di appello.
  • Quando il giudice di merito accerta che la condotta contestata costituisce esercizio del diritto di critica o di libera manifestazione del pensiero, le doglianze che mirino solo a rivalutare tale apprezzamento fattuale sono inammissibili in cassazione.
  • La denuncia di motivazione apparente non è fondata se la sentenza impugnata espone un iter argomentativo sufficiente a raggiungere il minimo costituzionale di motivazione.
  • Il semplice richiamo a norme penali o a fattispecie incriminatrici non consente, da solo, di superare l'accertamento di merito sulla non configurabilità dell'illecito civile risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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