Sentenza n. 846/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della misura tutoria di 4° livello "tutela su auto non protetta" operante nell’ambito della Regione Puglia, nonché comunicazione di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (persona tutelata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già sindaco e consigliere comunale e beneficiario dal 2020 di una misura tutoria di 4° livello, da ultimo prorogata cautelarmente nell’ottobre 2024, ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale ne ha disposto la revoca. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’errore nei presupposti di fatto e di diritto, l’eccesso di potere, l’irragionevolezza e la contraddittorietà. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 7, 10 e 24 della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., contestando l’adeguatezza della partecipazione procedimentale e della valutazione delle osservazioni presentate. Il provvedimento si fondava sull’assunto che un episodio verificatosi nell’ottobre 2024, inizialmente ritenuto idoneo a giustificare una proroga cautelare, non fosse indicativo di una concreta volontà di arrecare pregiudizio e su generici "sviluppi info-investigativi". Il ricorrente ha evidenziato la persistente esposizione al rischio e la presenza di nuove denunce per minacce, rispetto alle quali risultavano ancora in corso indagini.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca, assorbendo le ulteriori censure. Ha riconosciuto che la valutazione sull’esistenza, concretezza e attualità delle minacce e del pericolo rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, trattandosi di apprezzamenti delicati e in parte riservati, sindacabili dal giudice principalmente secondo i canoni di ragionevolezza. Tuttavia, tale discrezionalità non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di fornire una motivazione concreta e comprensibile. Nel caso concreto non era possibile ricostruire le ragioni per cui le minacce e i pericoli, nonostante la protratta sottoposizione a tutela e le nuove denunce penali, fossero stati ritenuti non più attuali. Il riferimento agli indeterminati "sviluppi info-investigativi" non indicava quali specifiche sopravvenienze fossero state valutate né il loro peso nella decisione. Le allegazioni contenute nelle memorie difensive dell’Avvocatura non potevano integrare ex post la motivazione del provvedimento, in assenza di ulteriori risultanze documentali, e le sopravvenienze fattuali successive al provvedimento non potevano essere utilizzate per giudicarne la legittimità, dovendosi fare riferimento agli elementi istruttori considerati dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto. L’annullamento è stato disposto con salvezza della riedizione del potere, purché emendata dai vizi riscontrati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.l. 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla l. 2 luglio 2002, n. 133
Attribuisce al Ministro dell’Interno il potere di adottare provvedimenti e impartire direttive per la tutela di persone esposte a pericoli o minacce potenziali o attuali, anche correlati al crimine organizzato.
art. 11 d.m. 28 maggio 2003
Disciplina l’attuazione della misura tutoria di 4° livello "tutela su auto non protetta".
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della revoca e l’iter logico seguito dall’Amministrazione.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Riguarda la comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Riguarda la presentazione e la valutazione delle osservazioni dell’interessato nel procedimento.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e difensive.
Massime di principio
- La valutazione dell’esistenza, concretezza e attualità del pericolo o delle minacce che giustificano una misura di protezione personale appartiene all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, ma resta sindacabile sotto i profili della ragionevolezza, dell’adeguatezza dell’istruttoria e della sufficienza della motivazione.
- La revoca di una misura tutoria protrattasi per un lungo periodo richiede una motivazione specifica sulle ragioni per cui il rischio deve ritenersi cessato o non più attuale, soprattutto quando risultino nuove denunce o ulteriori episodi potenzialmente rilevanti per l’incolumità dell’interessato.
- Il generico richiamo a "sviluppi info-investigativi" non soddisfa l’obbligo di motivazione se non consente di individuare le concrete risultanze o sopravvenienze istruttorie valutate dall’Amministrazione e il loro collegamento con la decisione di revoca.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata mediante mere allegazioni contenute negli scritti difensivi dell’Amministrazione, quando manchino ulteriori risultanze documentali idonee a dimostrare l’iter istruttorio seguito.
- Nel giudizio di legittimità del provvedimento amministrativo occorre fare riferimento agli elementi di fatto e alle risultanze istruttorie valutati dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto; le sopravvenienze successive possono eventualmente fondare nuove determinazioni, ma non possono essere utilizzate per integrare ex post la motivazione dell’atto impugnato.
- L’annullamento di un provvedimento di revoca per difetto di istruttoria e motivazione non impedisce all’Amministrazione di riesercitare il potere, purché la nuova decisione sia adottata sulla base di un’istruttoria completa e di una motivazione coerente con i vizi accertati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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