Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04499/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado dei reati di lesioni personali stradali e di omissione di soccorso in occasione di sinistro stradale. La difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla effettiva individuazione del veicolo indicato nell'imputazione, sostenendo in sostanza un errore nella ricostruzione del fatto e nell'apprezzamento delle prove; 2) violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al provvedimento di revoca della patente di guida. Con memoria difensiva è stata ribadita soprattutto l'ammissibilità del secondo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come vizio di legittimità, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio, profili riservati al giudice di merito, mentre la motivazione delle sentenze di merito è stata giudicata congrua, adeguata e priva di vizi logici. Quanto al secondo motivo, la revoca della patente è stata reputata sorretta da motivazione coerente, fondata sulla gravità e pericolosità della condotta accertata e, dunque, non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per la fattispecie di lesioni personali stradali per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito.

  • art. 189, comma 7, cod. strada

    Norma incriminatrice richiamata per l'omissione di soccorso in caso di sinistro stradale contestata all'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio sotto la veste formale del vizio di motivazione, se la censura mira in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento compiuto dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello è immune da censure di legittimità quando è congrua, adeguata e logicamente coerente con le risultanze istruttorie e con la decisione del primo giudice.
  • Il provvedimento accessorio di revoca della patente può essere confermato quando la motivazione dia conto della gravità e della pericolosità della condotta accertata, senza incongruenze logiche.
  • La mera deduzione di violazione di legge o di manifesta illogicità non è sufficiente ad ammettere il ricorso se la censura, in concreto, non evidenzia un vero vizio di legittimità ma solo dissenso sulla ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.