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Ordinanza

Ordinanza n. 6853/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento n. prot. 567/2025 che respinge la domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale, adottato dall'Ambasciata d'Italia – Consolato - di Casablanca il 23.01.2025 e notificato il 29.01.2025, di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti ed in particolare della revoca del nulla osta al lavoro P-FG/L/Q/2023 110802 ivi richiamata per relationem – contenuto e data di adozione ignoti al ricorrente per non essergli stata notificata.

Giustizia amministrativa202508113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro stagionale adottato dal Consolato d’Italia a Casablanca, connesso alla revoca del nulla osta al lavoro disposta dalla Prefettura di Foggia

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego di rilascio del visto per motivi di lavoro stagionale e, per quanto richiamato nel provvedimento consolare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, della quale deduceva di non avere ricevuto comunicazione. Il TAR Lazio, rilevata d’ufficio la possibile incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato esclusivamente la questione di competenza, senza pronunciarsi sui vizi di legittimità degli atti né sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale in favore del TAR Puglia, sede di Bari. Ha ritenuto che il provvedimento di revoca del nulla osta, adottato dalla Prefettura di Foggia, costituisca l’atto principale dal quale deriva l’interesse a ricorrere e che la competenza relativa a tale atto attragga quella sul diniego del visto consolare, connesso per accessorietà nell’ambito di una procedura sostanzialmente unitaria. L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non è stato ritenuto direttamente applicabile, poiché riguarda l’impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell’atto conseguenziale lesivo; nel caso concreto, invece, la revoca del nulla osta era autonomamente e immediatamente lesiva. La concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice è stata ricondotta ai principi del simultaneus processus, dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo, nonché all’art. 32 c.p.a. e, in via integrativa, agli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 31 c.p.c. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Puglia ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate, non essendovi stata decisione sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale è inderogabile.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La disposizione riguarda l’impugnazione cumulativa dell’atto lesivo e dell’atto presupposto non immediatamente lesivo; non disciplina ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti né si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 32 c.p.a.

    Conferma la possibilità di cumulare domande connesse davanti allo stesso giudice.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente di applicare, in materia di connessione e competenza, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo

    La competenza sulla domanda principale può attrarre quella sulla domanda accessoria, in funzione della trattazione unitaria delle cause connesse.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale concorre a giustificare la concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio della ragionevole durata del processo sostiene la concentrazione davanti a un unico giudice delle controversie connesse.

Massime di principio

  • Quando siano impugnati congiuntamente un provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro e il successivo diniego consolare del visto, la competenza territoriale relativa all’atto prefettizio, adottato dall’autorità avente sede nel territorio interessato, attrae quella relativa al diniego del visto, se i due atti appartengono a una procedura sostanzialmente unitaria e il diniego consolare è accessorio rispetto alla revoca del nulla osta.
  • L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica all’impugnazione cumulativa di un atto presupposto non immediatamente lesivo e dell’atto conseguenziale dal quale deriva la lesione; non si applica, invece, quando l’atto presupposto produce autonomamente effetti immediatamente lesivi ed è quindi autonomamente impugnabile.
  • In assenza di una disciplina specifica del mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, il principio del simultaneus processus consente di concentrare davanti al giudice competente per la causa principale anche la causa accessoria connessa, purché ciò sia compatibile con l’effettività della tutela e con la ragionevole durata del processo.
  • La competenza sulla causa principale può attrarre quella sulla causa accessoria anche quando gli atti siano stati adottati da autorità amministrative diverse, ove sussista un collegamento funzionale qualificato e la trattazione separata possa compromettere l’unitarietà della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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