Cassazione Penale, Ordinanza n. 17621/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non è possibile ricavare con precisione il reato originariamente contestato, oltre al fatto che vi è stata una condanna in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello, ma il ricorso viene descritto come meramente reiterativo dei motivi di appello e non idoneo a confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva già ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto della responsabilità penale, aveva escluso la presenza di elementi positivi per concedere le circostanze attenuanti generiche e aveva valorizzato, in senso sfavorevole al condannato, i plurimi precedenti anche specifici. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione che dia conto dei presupposti di fatto e di diritto della responsabilità penale, dell'assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche e della rilevanza dei precedenti specifici è logicamente idonea a sorreggere la decisione di merito.
- La presenza di plurimi precedenti, anche specifici, può essere valorizzata ai fini del giudizio di maggiore pericolosità del condannato e della negazione delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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