Cassazione Penale, Sentenza n. 21499/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto colpevole di violare la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni o manifestazioni (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) per avere assistito a una partita di calcio nello stadio, deducendo violazione di legge perché stadi e palasport sono luoghi aperti al pubblico e, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, le riunioni in luogo aperto al pubblico non rientrano nella nozione di "pubbliche riunioni" cui si riferisce la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Acquaviva) secondo cui la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni si riferisce alle riunioni in luogo pubblico e non si applica, in assenza di specifica previsione, alle manifestazioni sportive che si svolgono in luoghi aperti al pubblico come stadi o palasport. Perciò ha escluso la sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Testo unico delle misure di prevenzione)
art. 75, comma 2; art. 8, commi 4 e 5
La prescrizione di cui all'art. 75, comma 2 (divieto di partecipare a pubbliche riunioni o manifestazioni) si riferisce alle riunioni in luogo pubblico e non comprende, in assenza di specifica previsione, le manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico. L'art. 8, comma 5, consente al giudice di imporre prescrizioni aggiuntive motivate e personalizzate.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
normativa sulle misure di prevenzione relative all'accesso alle manifestazioni sportive
Esiste una disciplina autonoma che contempla il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, alternativa e specifica rispetto alla prescrizione di cui al d.lgs. 159/2011.
Sezioni Unite, sent. n. 46595 del 28/03/2019 (Acquaviva)
citata nella decisione come principio di riferimento
Principio interpretativo: la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni riguarda esclusivamente le riunioni in luogo pubblico e non si estende, senza esplicita previsione, alle manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico; il giudice può comunque adottare prescrizioni aggiuntive motivate ai sensi dell'art. 8, comma 5.
Grande Camera Corte EDU, De Tommaso c/Italia, 23/02/2017
sentenza citata a supporto dei principi di specificità e proporzionalità delle misure
Richiama l'esigenza di evitare misure generiche e vaghe e di motivare adeguatamente le prescrizioni preventive, assicurando proporzionalità e tutela del diritto di partecipazione.
Giurisprudenza di merito richiamata
Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017 (Paternò); Sez. 2, n. 18264 del 31/03/2022 (Boiocchi); Sez. 1, n. 31322 del 09/04/2018 (Pellegrini)
Ulteriori pronunce confermano il principio di restrizione della nozione di pubblica riunione e la possibilità per il giudice di adottare prescrizioni aggiuntive motivate per personalizzare la misura.
Massime di principio
- La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni si applica alle "riunioni in luogo pubblico" secondo la nozione restrittiva adottata dalle Sezioni Unite: le manifestazioni sportive in stadi o palasport (luoghi aperti al pubblico) non rientrano automaticamente in tale divieto.
- Se il giudice intende vietare la partecipazione a eventi sportivi o ad altre manifestazioni in luoghi aperti al pubblico, deve prevedere espressamente tale prescrizione come misura aggiuntiva e motivarla in base alla pericolosità del soggetto (art. 8, comma 5, d.lgs. 159/2011).
- Esiste una disciplina specifica (legge 401/1989) che consente misure preventive relative all'accesso alle manifestazioni sportive; il giudice può utilizzare tale strumento quando appropriato.
- Le prescrizioni generiche e indeterminate sono suscettibili di annullamento: le misure di prevenzione devono essere formulate in modo chiaro, specifico e proporzionato per superare i rilievi di vaghezza (anche in applicazione dei principi ECHR).
- Dal punto di vista processuale, se la prescrizione non copre la condotta contestata, la violazione penale non sussiste e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per carenza dell'elemento materiale del reato.
- In fase di applicazione delle misure di prevenzione è opportuno che la difesa contestualizzi la natura del luogo e della manifestazione e chieda l'esatta delimitazione delle prescrizioni per evitare implicazioni penali non previste.
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