Sentenza n. 267/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 690/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 690/2025, nella parte relativa al rigetto o all’improcedibilità del ricorso contro la procedura selettiva interna per le progressioni tra aree del personale del comparto
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione sindacale aveva impugnato la deliberazione con cui l’azienda ospedaliero-universitaria aveva indetto una procedura selettiva interna per la formazione di graduatorie finalizzate alle progressioni tra le aree del personale a tempo indeterminato, nonché, con motivi aggiunti, atti successivi relativi alla dotazione organica e al piano triennale dei fabbisogni. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere sui motivi aggiunti, in ragione dell’annullamento o sostituzione degli atti, e aveva respinto o dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. In appello, l’associazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 e della disciplina collettiva, sostenendo che la procedura comparativa per le progressioni verticali non potesse prevedere prove pratiche, teorico-pratiche e colloqui; 2) illegittimità della determinazione delle percentuali di posti destinati alle progressioni interne per mancato confronto con le organizzazioni sindacali e per difetto di motivazione; 3) illegittimità dell’individuazione dei posti di elevata qualificazione senza previa revisione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni. L’amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione dell’associazione, sostenendo che l’azione riguardasse interessi individuali di alcuni dipendenti e che sussistesse un conflitto con altri iscritti ammessi alla procedura.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello. In via preliminare ha rilevato che il capo della sentenza di primo grado relativo alla cessazione della materia del contendere sui motivi aggiunti era passato in giudicato, non essendo stato impugnato. Ha poi accolto l’eccezione dell’amministrazione relativa al difetto di legittimazione attiva dell’associazione sindacale: l’interesse azionato non era diffuso né collettivo, ma riferibile soltanto ad alcuni dipendenti e, inoltre, l’annullamento della procedura avrebbe potuto pregiudicare altri iscritti ammessi alla selezione, evidenziando un conflitto interno. Il ricorso era quindi inammissibile, con assorbimento delle ulteriori eccezioni di rito. Il Collegio ha comunque esaminato i motivi nel merito, ritenendoli infondati. Ha affermato che l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, nel prevedere una procedura comparativa per le progressioni verticali, non vieta la previsione di prove d’esame, che possono servire a verificare l’effettiva professionalità e le competenze dei candidati; la procedura comparativa comprende il pubblico concorso come species e può includere prove, salvo espresso divieto legislativo. Ha inoltre ritenuto legittima la determinazione discrezionale della percentuale di posti destinati alle progressioni interne, purché sia rispettata la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno. Il confronto con le organizzazioni sindacali, peraltro, risultava concretamente avvenuto. Infine, ha confermato l’improcedibilità della censura relativa alla dotazione organica e al piano triennale dei fabbisogni, poiché gli atti successivi avevano sostituito quelli impugnati e non erano stati a loro volta impugnati. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
Le parti diverse dall’appellante devono riproporre, entro il termine per la costituzione, le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado; il principio è stato applicato alla riproposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione.
art. 46 c.p.a.
Il termine di costituzione dell’amministrazione intimata è stato individuato in sessanta giorni dalla notificazione dell’appello.
art. 38 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale fondamento del rinvio interno alle norme processuali applicabili al giudizio di appello.
art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Il divieto di sostituzione processuale impedisce all’associazione di agire per interessi individuali dei propri iscritti, quando non sia configurabile un autonomo interesse collettivo.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Le progressioni fra le aree ... avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
La procedura comparativa per le progressioni verticali non esclude prove pratiche, teorico-pratiche o colloqui, se funzionali alla verifica della professionalità e non vietati espressamente dal legislatore.
art. 20 CCNL Comparto Sanità 2019-2021
Le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione.
La disciplina collettiva non preclude l’inserimento di prove d’esame nella procedura selettiva interna.
art. 97, commi 2 e 4, Cost.
I principi di buon andamento, imparzialità ed efficacia sostengono la legittimità di prove dirette a selezionare i candidati dotati delle migliori competenze professionali.
art. 1 l. 241/1990
I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa sono richiamati a fondamento della previsione di prove selettive nelle progressioni verticali.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire richiede un vantaggio concreto e attuale derivante dall’accoglimento dell’azione.
Massime di principio
- La legittimazione processuale di un’associazione rappresentativa di interessi collettivi richiede che l’interesse azionato sia autonomo rispetto alle posizioni dei singoli, riferibile alle finalità statutarie, comune e omogeneo per la categoria rappresentata e non esposto a conflitti interni; l’associazione non può agire in sostituzione processuale di alcuni iscritti per la tutela di interessi individuali.
- La presenza, attuale o potenziale, di un conflitto tra l’interesse dell’associazione e quello di alcuni appartenenti alla categoria costituisce un indice significativo dell’assenza di un interesse collettivo autonomo e del carattere sostitutivo dell’azione proposta.
- La procedura comparativa prevista dall’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 per le progressioni verticali può comprendere prove pratiche, teorico-pratiche e colloqui, purché tali prove siano funzionali alla verifica dell’effettiva professionalità dei candidati e non siano espressamente vietate dalla legge.
- La procedura comparativa e il pubblico concorso appartengono al medesimo genus selettivo; il pubblico concorso costituisce una forma più specifica di comparazione, sicché la previsione di prove d’esame è compatibile anche con la procedura comparativa per le progressioni verticali.
- Nella disciplina delle progressioni verticali, l’amministrazione può destinare alle progressioni interne una percentuale compresa tra lo zero e il cinquanta per cento delle posizioni disponibili, dovendo riservare almeno il cinquanta per cento all’accesso dall’esterno, salvo il rispetto delle ulteriori esigenze derivanti dalla programmazione del fabbisogno di personale.
- La sopravvenuta sostituzione degli atti impugnati con nuovi atti non impugnati determina la carenza di interesse alla decisione sulla censura riferita agli atti originari e giustifica la declaratoria di improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →