Cassazione Civile, Ordinanza n. 03038/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (clienti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività stragiudiziale di consulenza e assistenza legale svolta in favore dei debitori ingiunti. Secondo quanto riportato dal tribunale, l'attività comprendeva l'analisi della documentazione, lo studio della fattibilità dell'operazione, la redazione di una scrittura privata collegata a un preliminare di locazione di immobile non abitativo, la redazione di un contratto di appalto con un'impresa incaricata di lavori di ristrutturazione, la partecipazione a incontri con i clienti e con le controparti e la conduzione di trattative finalizzate a un atto finale poi non sottoscritto. Gli ingiunti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione ritenendo che il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 sia utilizzabile solo per la liquidazione di compensi relativi a prestazioni giudiziali civili e alle prestazioni stragiudiziali ad esse connesse, mentre nel caso concreto si trattava di attività esclusivamente stragiudiziale. I ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c. e falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c., sostenendo che l'opposizione non dovesse essere dichiarata inammissibile solo perché proposta con ricorso anziché con citazione e che la norma non escluderebbe la scelta del rito sommario. Con il secondo motivo lamentavano violazione degli artt. 112, 93 e 132 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto riqualificare l'atto come ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e rimettere gli atti al giudice monocratico per la decisione o per l'istruttoria, eventualmente mediante conversione del rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha chiarito che, per la domanda di pagamento del compenso riguardante prestazioni stragiudiziali non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio, non trova applicazione il rito speciale di liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione. Ha inoltre affermato che, nella materia in esame, l'opponente può scegliere di introdurre l'opposizione nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., trattandosi di controversia di competenza del tribunale in composizione monocratica e non esclusa dall'ambito applicativo di quel rito. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione resa dal tribunale è stata cassata. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
il rito sommario di cognizione può essere utilizzato, su scelta dell'opponente, anche in una opposizione a decreto ingiuntivo relativa a compensi professionali stragiudiziali non soggetti al rito speciale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011
art. 14 d.lgs. 150/2011
si applica alla liquidazione dei compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili e per le prestazioni stragiudiziali connesse alla difesa in giudizio; non copre le prestazioni esclusivamente stragiudiziali
art. 28 L. 794/1942
richiamato come norma che disciplina gli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
art. 645 c.p.c.
l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel regime ordinario, è introdotta con citazione; il tema dell'atto introduttivo va distinto dalla possibilità di optare per il rito sommario
art. 156 c.p.c.
l'errore di forma dell'atto va valutato in funzione del raggiungimento dello scopo, ma ciò non esaurisce il diverso problema della scelta consapevole del rito sommario
art. 163 c.p.c.
la citazione deve avere i requisiti prescritti da questa norma quando è l'atto introduttivo dell'opposizione
art. 641 c.p.c.
viene richiamato per il termine entro il quale deve intervenire la notificazione dell'atto introduttivo ai fini degli effetti processuali e sostanziali
art. 2909 c.c.
invocato dai ricorrenti, ma non costituisce il nucleo della decisione
art. 112 c.p.c.
invocato per sostenere l'omessa pronuncia/errata qualificazione dell'atto
art. 93 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, senza assumere ruolo decisivo nella ratio
art. 132 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per censurare la motivazione e la struttura del provvedimento
Massime di principio
- Quando la domanda riguarda compensi professionali di avvocato per attività esclusivamente stragiudiziale, non inscindibilmente collegata alla difesa in giudizio, non si applica il rito speciale di liquidazione dei compensi previsto per le prestazioni giudiziali o stragiudiziali connesse.
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a tali compensi, l'opponente può scegliere il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. se la controversia è di competenza del tribunale in composizione monocratica e non vi è un'esclusione normativa specifica.
- L'errore sulla forma dell'atto introduttivo va distinto dalla scelta del rito: una cosa è la nullità o irregolarità della citazione/ricorso, altra cosa è la facoltà di incardinare la causa nel rito sommario quando l'ordinamento lo consente.
- La disciplina del rito non può essere interpretata in modo da privare l'opponente, in controversie non sottratte all'art. 702-bis c.p.c., della possibilità di optare per una tutela semplificata solo perché il credito azionato trae origine da un decreto ingiuntivo per compensi legali.
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