Sentenza del 22/01/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - cartella di pagamento - indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’interpretazione dell’art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007, che prevede, per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008, l’indicazione nella cartella del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione, a pena di nullità. Il contribuente sosteneva, in particolare, che l’indicazione fosse invalida se riferita a una persona priva di funzioni apicali o non effettivamente responsabile dell’attività.
La decisione
La censura è stata respinta. La norma richiede l’indicazione della persona responsabile del procedimento, ma non impone che si tratti di un soggetto con qualifica dirigenziale o con funzioni apicali. È quindi sufficiente l’individuazione nominativa del responsabile, purché tale indicazione garantisca trasparenza dell’azione amministrativa, informazione del contribuente, possibilità di eventuali azioni nei confronti del responsabile e tutela del diritto di difesa.
Norme richiamate
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter
L’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella è prevista, per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, a pena di nullità.
La disposizione impone l’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella, ma non richiede che il soggetto indicato rivesta una funzione apicale o dirigenziale. È sufficiente l’indicazione di una persona responsabile, idonea a garantire trasparenza, informazione e diritto di difesa.
Massime di principio
- Per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento può comportare la nullità dell’atto.
- La validità dell’indicazione non dipende dal grado gerarchico o dalla qualifica dirigenziale del soggetto indicato: non è necessario che sia un funzionario apicale.
- La contestazione non può fondarsi sulla sola circostanza che il nominativo indicato non ricopra una posizione dirigenziale; occorre dimostrare l’assenza dell’indicazione o la sua concreta inidoneità a garantire trasparenza e difesa.
- La finalità della norma è consentire al contribuente di conoscere il responsabile dell’attività amministrativa e di poter esercitare, se necessario, le relative tutele.
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