Sentenza n. 3713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 105/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 105/2024, relativa al decreto di stima del 24 luglio 2023 e al decreto di esproprio del 22 novembre 2023 per l’ampliamento del campo di calcio di Collalbo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni esproprianti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado, deducendo nove motivi di appello, con riferimento alla dichiarata inammissibilità, irricevibilità o infondatezza delle censure proposte contro il decreto di stima e il decreto di esproprio. Hanno sostenuto, in particolare, che il TRGA non avrebbe potuto dichiarare inammissibili le censure già esaminate nel precedente giudizio relativo a un precedente decreto di stima, poiché la sentenza allora resa non sarebbe stata ancora passata in giudicato; hanno contestato la legittimità dell’avvio del procedimento, dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della scelta espropriativa per violazione del principio di proporzionalità. È stata inoltre dedotta l’incompetenza del Sindaco del Comune di Renon ad adottare gli atti espropriativi, sia perché la competenza sarebbe spettata ai dirigenti, sia perché il Sindaco era stato eletto per un terzo mandato consecutivo in asserita violazione dell’art. 51 d.lgs. n. 267/2000. Gli appellanti hanno contestato anche la congruità dei termini fissati nel decreto di stima per la conclusione della procedura, l’inizio e la fine dei lavori, nonché il contenuto del decreto di esproprio rispetto all’art. 23 d.P.R. n. 327/2001. Infine hanno censurato l’inammissibilità dei motivi relativi all’illegittimità derivata degli atti impugnati, la condanna alle spese e gli effetti della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 37/2025 sull’efficacia decennale del vincolo espropriativo.
La decisione
L’appello è stato respinto integralmente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità delle censure già proposte nel precedente giudizio relativo al precedente decreto di stima e ai medesimi atti presupposti, rilevando che la precedente sentenza del TRGA era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 445/2025. La riproposizione delle contestazioni sull’avvio della procedura, sul vincolo preordinato all’esproprio, sulla dichiarazione di pubblica utilità e sulla proporzionalità della scelta ablativa non era quindi ammissibile, anche perché tali questioni erano già state esaminate e respinte o dichiarate tardive. Quanto alla competenza del Sindaco, il Collegio ha confermato il rigetto, ma con diversa motivazione: l’art. 5 l.r. n. 2/2018 e lo Statuto comunale attribuiscono all’organo politico-amministrativo, nei comuni privi di figure dirigenziali, il potere di adottare atti tecnico-gestionali e consentono la delega al Sindaco. È stata invece ritenuta infondata la censura fondata sull’asserita illegittimità dell’investitura del Sindaco, poiché l’eventuale illegittimità dell’atto presupposto non determina l’illegittimità derivata del decreto di esproprio se l’atto di investitura non è stato previamente annullato né ritualmente impugnato; non ricorrevano inoltre i presupposti per una cognizione incidentale ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a. Il termine di sei mesi per la conclusione della procedura, quello di dodici mesi per l’inizio dei lavori e quello di trenta mesi per la conclusione dei lavori sono stati ritenuti sufficientemente motivati, proporzionati e compatibili con la dichiarazione d’urgenza, considerando le notifiche all’estero, i tempi di affidamento dei lavori, il progetto esecutivo e le condizioni meteorologiche invernali. Quanto al decreto di esproprio, il Collegio ha ritenuto applicabile in via esaustiva la disciplina provinciale dell’art. 7 l.p. n. 10/1991, adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva, nonché non sufficientemente specifica la censura relativa all’art. 23, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 327/2001. È stata altresì confermata l’infondatezza dei vizi derivati, poiché gli atti presupposti non erano stati annullati. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 61 l.p. n. 9/2018 non è stata esaminata autonomamente, non essendo stata dedotta come autonoma censura nel presente giudizio, ma solo richiamata ai fini dell’invalidità derivata; la questione era stata proposta nel precedente giudizio sugli atti presupposti. La condanna alle spese è stata confermata secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione di euro 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune di Renon e di euro 3.000,00 oltre accessori in favore della Provincia Autonoma di Bolzano.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 3, 35, 62 e 73 c.p.a.
Disposizioni richiamate in relazione al contraddittorio, all’ammissibilità delle censure e alla disciplina del processo amministrativo; il giudice ha ritenuto rispettato il contraddittorio e inammissibile la riproposizione di questioni già dedotte in un precedente giudizio.
art. 8, comma 1, c.p.a.
La cognizione incidentale non è stata ritenuta applicabile alla questione relativa alla legittimità dell’investitura del Sindaco, poiché non era in gioco un diritto soggettivo necessario per decidere la domanda principale, ma la legittimità di un atto presupposto che avrebbe dovuto essere ritualmente impugnato.
art. 26 c.p.a.
Richiama il criterio della soccombenza mediante rinvio all’art. 91 c.p.c., ritenuto correttamente applicato per la condanna alle spese.
art. 91 c.p.c.
Fondamento del criterio generale della soccombenza applicato per porre le spese processuali a carico degli appellanti.
art. 5 l.r. Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2
Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che ... attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.
Nei comuni privi di figure dirigenziali, la legislazione regionale e lo statuto possono attribuire all’organo politico-amministrativo, anche mediante delega al Sindaco, la competenza ad adottare atti tecnico-gestionali che impegnano l’ente verso l’esterno.
art. 17, comma 2, Statuto del Comune di Renon
La giunta comunale ... compie altresì tutti gli atti di natura tecnico-gestionale ... e ha facoltà di delegare questi al sindaco, a un assessore, al segretario comunale o a funzionari direttivi.
La disposizione statutaria attribuisce alla Giunta gli atti tecnico-gestionali e consente la delega al Sindaco, escludendo che la competenza spetti necessariamente in via esclusiva ai dirigenti.
art. 28, comma 2, Statuto del Comune di Renon
Il segretario comunale è l’unico funzionario dirigente del comune e dipende in tale sua qualità dal sindaco.
La disposizione conferma l’assenza di ulteriori figure dirigenziali nel Comune e il quadro organizzativo rilevante per l’attribuzione della competenza.
art. 5, comma 3, l.p. Trentino-Alto Adige 15 aprile 1991, n. 10
Impone la fissazione dei termini della procedura espropriativa; i termini stabiliti nel decreto di stima sono stati ritenuti adeguatamente motivati, proporzionati e compatibili con l’urgenza.
art. 7 l.p. Trentino-Alto Adige 15 aprile 1991, n. 10
Disciplina esaustivamente il contenuto del decreto di esproprio nella materia provinciale, senza recepire i requisiti contenutistici della corrispondente disciplina nazionale.
art. 23 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La norma nazionale non impone, nel caso disciplinato dalla normativa provinciale applicabile, che il decreto indichi espressamente la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità; la censura relativa all’individuazione del vincolo è stata inoltre ritenuta generica.
art. 61 l.p. Trentino-Alto Adige n. 9/2018
La disposizione, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 37/2025 nella parte relativa alla durata decennale dei vincoli espropriativi, non è stata autonomamente scrutinata perché non era stata oggetto di una specifica censura nel presente giudizio.
art. 42 Cost.
Parametro costituzionale sulla cui base la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la durata decennale dei vincoli preordinati all’esproprio prevista dall’art. 61 l.p. n. 9/2018.
Massime di principio
- La riproposizione, in un giudizio relativo a un nuovo atto della medesima procedura, di censure già dedotte e decise in un precedente giudizio avente ad oggetto il precedente atto e i medesimi atti presupposti è inammissibile, anche in ragione della precedente pronuncia confermata in appello, non potendo il nuovo atto riaprire questioni già consumate processualmente.
- Nei comuni privi di figure dirigenziali, la normativa regionale e lo statuto comunale possono attribuire all’organo politico-amministrativo la competenza ad adottare atti tecnico-gestionali che impegnano l’ente verso l’esterno, consentendo anche la delega al Sindaco; non opera quindi necessariamente una competenza esclusiva dei dirigenti.
- L’illegittimità dell’investitura dell’organo che ha adottato un provvedimento amministrativo non determina, di per sé, l’illegittimità derivata del provvedimento adottato: l’atto presupposto deve essere previamente annullato o ritualmente impugnato, salvo i limitati casi di cognizione incidentale previsti dalla legge.
- Nella procedura espropriativa, la congruità dei termini per la conclusione della procedura, l’inizio dei lavori e la loro ultimazione deve essere valutata alla luce delle esigenze concrete dell’opera, degli adempimenti necessari, del progetto esecutivo e delle condizioni oggettive del territorio; termini inferiori a quelli già giudicati manifestamente irragionevoli possono risultare proporzionati se adeguatamente motivati.
- Quando una disciplina provinciale adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva regola esaustivamente il contenuto del decreto di esproprio, non sono automaticamente applicabili i requisiti contenutistici previsti dalla corrispondente disciplina statale, salvo quanto compatibile con il quadro normativo applicabile.
- Gli effetti di una pronuncia di incostituzionalità dipendono dalla funzione svolta dalla norma espunta: se la norma attribuisce il potere, il giudice amministrativo può procedere all’annullamento officioso del provvedimento ritualmente sottoposto al suo sindacato; se invece disciplina le modalità di esercizio del potere, occorre che il ricorrente abbia dedotto una censura sostanziale riferita a tale cattivo esercizio nel giudizio in corso.
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