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Parere

Parere n. 1794/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Sebel Packaging S.r.l. contro la Provincia di Trento e il Comune di Villa Lagarina per l’annullamento in parte qua dei seguenti atti: a) la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Villa Lagarina n. 35 dell’ 8.07.2009 avente ad oggetto “Esame e la adozione varianti puntuali al vigente P.R.G.”; b) la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Villa Lagarina n. 27 del 7.04.2010 avente ad oggetto “Seconda definitiva approvazione varianti puntuali al vigente P.R.G.”; c) la deliberazione della Giunta provinciale della Pronuncia di Trento n. 2024 del 3.09.20 10 avente ad oggetto “L.P. 4 marzo 2008, n. 1 — L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s. m. i. — COMUNE DI VILLA LAGARINA - Variante al piano regolatore generale comunale — APPROVAZIONE CON MODIFICHE — prot. n. 359/10D”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 7/I-II del 14.09.2010; d) il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia di Trento, Prat. 1411 VPC — VT n. 79/09 del 16.06.2010, citato nella delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2024 del 3.09.2010; e) ogni altro atto preparatorio, prodromico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente indicato o conosciuto, in particolare della comunicazione del Comune di Villa Lagarina del 14.07.2010, prot. n. 5137.

Giustizia amministrativa201209684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento, in parte qua, delle deliberazioni comunali del 2009 e 2010 e della deliberazione provinciale n. 2024 del 3 settembre 2010, relative all’approvazione con modifiche di varianti puntuali al PRG di Villa Lagarina.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente contesta la disciplina urbanistica introdotta per la propria area produttiva: la previsione di una fascia verde larga almeno 15 metri destinata a una pista ciclo-pedonale lunga circa 100 metri, non collegata alla rete ciclabile, mentre analoga prescrizione non sarebbe prevista per la vicina area produttiva PdA 23; la disparità di trattamento tra le zone PdA 4 e PdA 23, che avrebbero caratteristiche analoghe; lo stralcio della possibilità di destinare fino al 30% dell’edificazione ad attività direzionali, ritenute comprese nella destinazione produttiva; infine, l’assunzione dello stralcio da parte del Sindaco anziché del Consiglio comunale. Il precedente parere interlocutorio n. 3852/2013 aveva chiesto chiarimenti al Comune sulla differente disciplina delle aree e sulla lunghezza e connessione della pista ciclabile, ma l’incombente è rimasto inadempiuto. Sono inoltre rimaste senza risposta le richieste di aggiornamento sulla persistenza dell’interesse al ricorso. Considerato il tempo trascorso, occorre verificare se la variante e la previsione della pista siano tuttora vigenti, se il vincolo sia conformativo o espropriativo, se sia stato approvato un nuovo strumento urbanistico e se sia stato realizzato il progetto di piste ciclabili cui il percorso avrebbe dovuto raccordarsi.

Il parere

La Sezione non decide i quattro motivi di ricorso e sospende l’adozione del parere finale. Rileva la necessità di aggiornare il quadro urbanistico-edilizio dopo il lungo tempo trascorso e ordina al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa che specifichi: la perdurante vigenza della variante; la perdurante vigenza della pista ciclabile e la natura conformativa o espropriativa del relativo vincolo; l’eventuale approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali o puntuali; l’eventuale realizzazione, totale o parziale, del progetto della rete ciclabile. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza. L’esito dei motivi e del ricorso resta pertanto non deciso.

Osservazioni

Primo motivo - Fascia verde e pista ciclo-pedonale

La società contesta la previsione, sulla propria area, di una fascia verde di almeno 15 metri per una pista ciclo-pedonale di circa 100 metri, asseritamente priva di collegamento con la rete ciclabile e non prevista per l’area produttiva limitrofa PdA 23. Il motivo non è deciso; il Consiglio richiede aggiornamenti sulla vigenza della previsione, sulla natura del vincolo e sulla realizzazione della rete ciclabile.

Secondo motivo - Disparità di trattamento tra le zone PdA 4 e PdA 23

La ricorrente lamenta una diversa disciplina delle modalità di attuazione dell’edificazione per due zone produttive che assume avere caratteristiche analoghe. Il motivo non è deciso; i chiarimenti sulla differente disciplina erano già stati richiesti con il parere interlocutorio n. 3852/2013 e non sono stati forniti.

Terzo motivo - Stralcio della destinazione direzionale

La ricorrente contesta lo stralcio della possibilità, limitata al 30%, di realizzare edifici destinati ad attività direzionali, sostenendo che tali attività sarebbero comprese nella destinazione produttiva. Il motivo resta impregiudicato.

Quarto motivo - Competenza all’approvazione dello stralcio

La ricorrente sostiene che lo stralcio della quota del 30% a destinazione direzionale, recependo il parere provinciale, sarebbe stato disposto dal Sindaco anziché dal Consiglio comunale. Il motivo resta impregiudicato.

Istruttoria integrativa - Aggiornamento della disciplina urbanistica

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve depositare entro 60 giorni una relazione che chiarisca se la variante e la previsione della pista ciclabile siano ancora vigenti, se il vincolo sia conformativo o espropriativo, se siano stati approvati nuovi strumenti urbanistici e se il progetto della rete ciclabile sia stato realizzato, in tutto o in parte.

Ricorso straordinario sulle varianti al PRG di Villa Lagarina

La Sezione Prima del Consiglio di Stato esamina il ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Comune di Villa Lagarina e la Provincia autonoma di Trento, relativo a varianti puntuali al PRG incidenti sulla disciplina della sua area produttiva. Il parere finale non viene adottato: la Sezione dispone un supplemento istruttorio per aggiornare la situazione urbanistica dopo il lungo tempo trascorso.

Atti impugnati e contestazioni

Sono impugnate le deliberazioni del Consiglio comunale n. 35 dell’8 luglio 2009 e n. 27 del 7 aprile 2010, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2024 del 3 settembre 2010 di approvazione con modifiche della variante, il parere provinciale richiamato in tale deliberazione e gli atti connessi.

La società articola quattro contestazioni: la previsione sulla propria area di una fascia verde di almeno 15 metri per una pista ciclo-pedonale indicata come lunga circa 100 metri e non collegata alla rete ciclabile, mentre una prescrizione analoga non sarebbe imposta all’area PdA 23; la differente disciplina delle modalità di attuazione edilizia tra le aree produttive PdA 4 e PdA 23, ritenute analoghe; lo stralcio della possibilità di destinare fino al 30% dell’edificazione ad attività direzionali; e la dedotta incompetenza del Sindaco, anziché del Consiglio comunale, nell’adottare tale stralcio.

Precedente istruttoria e necessità di aggiornamento

Con il parere interlocutorio n. 3852/2013, la Sezione aveva chiesto chiarimenti sulla ragione della differente disciplina delle due zone, sulla lunghezza della pista e sul suo eventuale collegamento con il circuito ciclabile, chiedendo anche una rappresentazione grafica dei luoghi. L’incombente è rimasto inadempiuto. Sono rimaste senza risposta anche le richieste del Presidente della Sezione dirette a verificare la persistenza dell’interesse al ricorso.

In ragione del tempo trascorso, la Sezione ritiene necessario conoscere l’attuale disciplina urbanistico-edilizia dell’area e lo stato di attuazione delle previsioni rilevanti prima di rendere il parere conclusivo.

Supplemento istruttorio e conclusione

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve depositare entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione integrativa che indichi se la variante sia ancora vigente; se sia tuttora vigente la previsione della pista ciclabile e se il relativo vincolo abbia natura conformativa o espropriativa; se nel frattempo siano stati approvati nuovi strumenti di pianificazione, generali o puntuali; e se sia stato realizzato, in tutto o in parte, il progetto di piste ciclabili cui il percorso avrebbe dovuto raccordarsi.

La Sezione sospende l’adozione del parere richiesto e rinvia la trattazione a una successiva adunanza. Non viene quindi deciso alcuno dei motivi di ricorso e non è determinato l’esito finale del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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