Cassazione Penale, Ordinanza n. 40389/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo i reati oggetto del giudizio di merito, né una modifica della decisione di condanna già resa in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/11/2024. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un unico motivo con il quale si chiedeva, in sostanza, una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto a quella operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che il motivo tendeva a ottenere una alternativa rilettura delle fonti di prova, senza dedurre specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate in appello, e quindi senza rientrare nel sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, perché tale doglianza mira a una diversa lettura dei fatti ed è estranea al sindacato della Corte di cassazione.
- Per dedurre utilmente un travisamento della prova occorre indicare specifici errori percettivi o omissioni relative a emergenze processuali decisive, non essendo sufficiente contrapporre una ricostruzione alternativa del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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