Cassazione Penale, Ordinanza n. 24220/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito già resa dalla Corte di appello, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati contestati. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per falso e per una violazione della disciplina sulla circolazione stradale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, ma l'ordinanza rileva che entrambi i motivi erano privi di specificità perché sostanzialmente identici alle censure già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta e completa. Inoltre, le doglianze investivano profili non scrutinabili in sede di legittimità, mirando in sostanza a una nuova valutazione della congruità della pena e del diniego delle attenuanti generiche. La Corte osserva che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria, illogica o priva di motivazione; quanto alle attenuanti generiche, è sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso concreto.
Norme richiamate
artt. 477-482 c.p.
Richiamati come base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la ricostruzione della fattispecie né il contenuto applicativo della norma nel caso concreto.
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamato come ulteriore titolo di condanna confermato in appello; il testo non descrive ulteriormente la violazione accertata.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri legali di determinazione della pena.
art. 133 c.p.
La pena va commisurata in aderenza ai criteri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre, senza confronto critico con la decisione impugnata, censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o carenza assoluta di motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito indichi, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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