Cassazione Penale, Sentenza n. 42463/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 30/11/2022 che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado e confermato la responsabilità penale dei ricorrenti per reati connessi a spaccio di cocaina e cessioni. I ricorrenti deducevano violazione di legge e vizi di motivazione: utilizzabilità delle dichiarazioni degli assuntori (sostenevano che dovessero essere sentiti ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e non come persone informate dei fatti, con conseguente inutilizzabilità); mancanza di riscontri oggettivi a sostegno delle dichiarazioni (in particolare riferimenti al foglio manoscritto di Lisa Dell'Asino e le dichiarazioni di Gianluca Casotto); per Marino contestazioni sull'interpretazione di intercettazioni (termine "limoni") e sulla qualificazione di consumo di gruppo; per De Mita censura della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per generica aspecificità e mancata autosufficienza dei motivi. Ha ritenuto che le dichiarazioni degli acquirenti di modiche quantità, non indagati, possano essere raccolte come sommarie informazioni e utilizzate in giudizio; che le doglianze circa il foglio manoscritto e le interpretazioni delle intercettazioni sono aspecifiche e non confutano le argomentazioni motivazionali dei giudici di merito; che la revoca della sospensione condizionale di De Mita è legittima alla luce del cumulo di pene e della natura dichiarativa della revoca ex art. 168 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato tenuto al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 210 cod. proc. pen.
Riferita dalla difesa come norma secondo cui gli assuntori avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie previste per l'indagato; la Corte precisa però che gli acquirenti di modiche quantità, non indagati, sono persone informate dei fatti e dunque le loro sommarie informazioni sono regolarmente utilizzabili.
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
La disposizione concernente l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall'indagato in assenza di specifiche garanzie non trova applicazione alle sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti; pertanto non ostacola l'utilizzo delle dichiarazioni degli acquirenti non indagati.
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata per distinguere la natura amministrativa (preventiva) delle sanzioni per uso personale dalle sanzioni penali: le sanzioni ex art. 75 non hanno natura punitiva, ragion per cui le garanzie sul diritto al silenzio prospettate dalla giurisprudenza europea non impediscono l'utilizzo delle dichiarazioni degli assuntori.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che incrimina la detenzione e cessione di stupefacenti; è la fattispecie penale applicata ai fatti contestati ai ricorrenti.
art. 168 cod. pen.
Interpretata nel senso che la revoca della sospensione condizionale prevista dal primo comma ha natura dichiarativa: gli effetti operano 'de jure' al momento in cui si verifica la condizione (nuova condanna per delitto anteriormente commesso) e la revoca può essere riconosciuta anche dal giudice d'appello.
art. 163 cod. pen.
Richiamato nel contesto del cumulo delle pene per valutare il superamento dei limiti che impongono la revoca della sospensione condizionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per imporre l'onere di versare la somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende per inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dagli acquirenti di modiche quantità di stupefacente, quando tali soggetti non risultano indagati, possono essere raccolte come sommarie informazioni e utilizzate in giudizio; non trovano applicazione le tutele previste per l'indagato.
- I ricorsi generici o non autosufficienti (che non specificano quali pezzi processuali o quali elementi di fatto avversano) sono dichiarati inammissibili: il gravame deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La distinzione tra 'consumo di gruppo' (illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/90) e attività di spaccio è netta: la cessione a titolo oneroso è penalmente rilevante anche se avviene nell'ambito di consommationi comuni.
- Interpretazioni alternative di intercettazioni devono essere specificamente indicate nel ricorso e corredate, se possibile, da riferimenti precisi alla conversazione contestata; mere asserzioni generiche non bastano.
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. ha natura dichiarativa quando si basa su una condanna (anche se pronunciata in altro giudizio) che, cumulata, supera i limiti di legge: il giudice d'appello può ricostatare e disporre la revoca anche in sede di impugnazione.
- La giurisprudenza consolidata e le pronunce costituzionali e convenzionali sul tema possono rendere ammissibile l'utilizzo di elementi raccolti in indagini preliminari anche nel rito abbreviato; il difensore deve pertanto articolare censure specifiche per contrastare la valutazione probatoria dei giudici di merito.
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