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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42463/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 30/11/2022 che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado e confermato la responsabilità penale dei ricorrenti per reati connessi a spaccio di cocaina e cessioni. I ricorrenti deducevano violazione di legge e vizi di motivazione: utilizzabilità delle dichiarazioni degli assuntori (sostenevano che dovessero essere sentiti ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e non come persone informate dei fatti, con conseguente inutilizzabilità); mancanza di riscontri oggettivi a sostegno delle dichiarazioni (in particolare riferimenti al foglio manoscritto di Lisa Dell'Asino e le dichiarazioni di Gianluca Casotto); per Marino contestazioni sull'interpretazione di intercettazioni (termine "limoni") e sulla qualificazione di consumo di gruppo; per De Mita censura della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per generica aspecificità e mancata autosufficienza dei motivi. Ha ritenuto che le dichiarazioni degli acquirenti di modiche quantità, non indagati, possano essere raccolte come sommarie informazioni e utilizzate in giudizio; che le doglianze circa il foglio manoscritto e le interpretazioni delle intercettazioni sono aspecifiche e non confutano le argomentazioni motivazionali dei giudici di merito; che la revoca della sospensione condizionale di De Mita è legittima alla luce del cumulo di pene e della natura dichiarativa della revoca ex art. 168 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato tenuto al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa come norma secondo cui gli assuntori avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie previste per l'indagato; la Corte precisa però che gli acquirenti di modiche quantità, non indagati, sono persone informate dei fatti e dunque le loro sommarie informazioni sono regolarmente utilizzabili.

  • art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    La disposizione concernente l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall'indagato in assenza di specifiche garanzie non trova applicazione alle sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti; pertanto non ostacola l'utilizzo delle dichiarazioni degli acquirenti non indagati.

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamata per distinguere la natura amministrativa (preventiva) delle sanzioni per uso personale dalle sanzioni penali: le sanzioni ex art. 75 non hanno natura punitiva, ragion per cui le garanzie sul diritto al silenzio prospettate dalla giurisprudenza europea non impediscono l'utilizzo delle dichiarazioni degli assuntori.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione e cessione di stupefacenti; è la fattispecie penale applicata ai fatti contestati ai ricorrenti.

  • art. 168 cod. pen.

    Interpretata nel senso che la revoca della sospensione condizionale prevista dal primo comma ha natura dichiarativa: gli effetti operano 'de jure' al momento in cui si verifica la condizione (nuova condanna per delitto anteriormente commesso) e la revoca può essere riconosciuta anche dal giudice d'appello.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato nel contesto del cumulo delle pene per valutare il superamento dei limiti che impongono la revoca della sospensione condizionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per imporre l'onere di versare la somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende per inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dagli acquirenti di modiche quantità di stupefacente, quando tali soggetti non risultano indagati, possono essere raccolte come sommarie informazioni e utilizzate in giudizio; non trovano applicazione le tutele previste per l'indagato.
  • I ricorsi generici o non autosufficienti (che non specificano quali pezzi processuali o quali elementi di fatto avversano) sono dichiarati inammissibili: il gravame deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La distinzione tra 'consumo di gruppo' (illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/90) e attività di spaccio è netta: la cessione a titolo oneroso è penalmente rilevante anche se avviene nell'ambito di consommationi comuni.
  • Interpretazioni alternative di intercettazioni devono essere specificamente indicate nel ricorso e corredate, se possibile, da riferimenti precisi alla conversazione contestata; mere asserzioni generiche non bastano.
  • La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. ha natura dichiarativa quando si basa su una condanna (anche se pronunciata in altro giudizio) che, cumulata, supera i limiti di legge: il giudice d'appello può ricostatare e disporre la revoca anche in sede di impugnazione.
  • La giurisprudenza consolidata e le pronunce costituzionali e convenzionali sul tema possono rendere ammissibile l'utilizzo di elementi raccolti in indagini preliminari anche nel rito abbreviato; il difensore deve pertanto articolare censure specifiche per contrastare la valutazione probatoria dei giudici di merito.

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