Sentenza n. 396/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento a firma del responsabile del Servizio edilizia privata, in data 9 ottobre 2023 prot. n. E. 2023/0027660, prot. U. 2023/0045400 mediante il quale è stato comunicato il “divieto definitivo all'esecuzione dell'attività (ai sensi dell'art. 6 bis del DPR n. 380/2001)” relativamente ai lavori di cui alla CILA depositata in data 22.6.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della mancata opposizione sostanziale del Comune, risultante dalla sottoscrizione condivisa della memoria. Le spese di lite sono state compensate, anche perché le parti avevano dichiarato che erano già state regolamentate tra loro.
Atto impugnato: divieto definitivo di esecuzione dei lavori oggetto della CILA relativa alla chiusura di un posto auto privato all’interno di un’autorimessa comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 9 ottobre 2023 con cui il Responsabile del Servizio edilizia privata le ha comunicato il divieto definitivo di eseguire le opere indicate nella CILA depositata il 22 giugno 2023, consistenti nella chiusura del posto auto privato mediante pareti in prisme all’interno dell’autorimessa comune. Dal testo non risultano esposti o esaminati specifici motivi di illegittimità del provvedimento. Prima dell’udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse; la dichiarazione è stata condivisa anche dal difensore del Comune.
Norme richiamate
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
divieto definitivo all'esecuzione dell'attività
La disposizione è richiamata nel provvedimento comunale impugnato quale base normativa del divieto relativo alle opere oggetto di CILA; il TAR non ne esamina il contenuto sostanziale.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata dal TAR nel definire il giudizio, senza ulteriore specificazione interpretativa nel testo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione per una sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- La regolazione delle spese può essere compensata quando le parti dichiarano di aver già disciplinato autonomamente i relativi rapporti.
Come è indicizzato
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