Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2732

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R2732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione. La misura serve a preservare la possibilità di applicare, se ne ricorreranno i presupposti, dazi antidumping con effetto retroattivo sulle importazioni registrate. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore ed è affidata alle autorità doganali degli Stati membri.

Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di lisina originaria della Repubblica popolare cinese ai fini di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, che devono registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Il prodotto comprende lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, da almeno il 68 % e non più del 80 % di solfato di L-lisina e non più del 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi. Il prodotto è indicato con i codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00 e i corrispondenti codici TARIC, con mera funzione informativa e senza pregiudizio di eventuali future modifiche della classificazione tariffaria. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. Il regolamento si inserisce in un procedimento antidumping aperto il 23 maggio 2024; non disciplina in questa fase l’istituzione di dazi definitivi, che resta subordinata alle risultanze dell’inchiesta.

Registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 della Commissione dispone la registrazione, per un periodo limitato, delle importazioni nell’Unione di lisina originaria della Repubblica popolare cinese. La misura si colloca nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto il 23 maggio 2024 ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di applicare, in seguito, dazi antidumping con effetto retroattivo sulle importazioni registrate, se ne ricorreranno i presupposti giuridici.

Contesto procedurale

La Commissione indica che l’apertura dell’inchiesta antidumping è seguita a una denuncia presentata l’8 aprile 2024 da METEX NOOVISTAGO, poi divenuta EUROLYSINE, per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di lisina. Il regolamento non decide ancora sull’esistenza del dumping o del pregiudizio, ma si limita a introdurre una misura strumentale di registrazione delle importazioni in attesa degli esiti dell’inchiesta.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione è definito in modo tecnico come lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, da almeno il 68 % e non più del 80 % di solfato di L-lisina, con non più del 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi. Il prodotto è attualmente classificato con i codici NC ex 2309 90 31, ex 2309 90 96 e 2922 41 00, nonché con i corrispondenti codici TARIC 2309 90 31 41, 2309 90 31 49, 2309 90 96 41 e 2309 90 96 49; tali riferimenti hanno valore informativo e possono essere modificati in caso di revisione della classificazione tariffaria.

Obbligo di registrazione e finalità

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è funzionale a consentire, se l’inchiesta si concluderà con l’istituzione di dazi antidumping e se saranno soddisfatte le condizioni previste, la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate. La Commissione precisa che la valutazione delle condizioni per la retroattività sarà effettuata nel futuro regolamento istitutivo dei dazi definitivi, se adottato.

Durata della misura e conseguenze economiche potenziali

La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione segnala, sulla base delle affermazioni contenute nella denuncia, che i margini di dumping stimati sarebbero compresi tra il 64 % e l’81 % e che il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe superiore al 150 % nel periodo ottobre 2022-settembre 2023. È inoltre richiamato il criterio dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, secondo cui l’eventuale dazio sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di eliminazione del pregiudizio.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione devono essere trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725, richiamato espressamente dalla Commissione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del contesto antidumping

La Commissione richiama l’apertura, avvenuta il 23 maggio 2024, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di lisina originaria della Repubblica popolare cinese, promosso a seguito di una denuncia presentata l’8 aprile 2024 da METEX NOOVISTAGO, per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale di lisina.

Prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è definito come lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti e additivi per mangimi composti, in base al peso a secco, da almeno il 68 % ma non più del 80 % di solfato di L-lisina e non più del 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi. I codici NC/TARIC sono indicati a fini informativi.

Registrazione delle importazioni

In base all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è funzionale all’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping, qualora l’inchiesta porti alla loro istituzione e siano soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili.

Durata della misura e prospettive sui dazi

La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione precisa che le condizioni per un’eventuale riscossione retroattiva saranno valutate nel regolamento che istituirà dazi definitivi, se adottato. L’eventuale ammontare dei dazi futuri dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta; è richiamato il criterio del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

Tutela dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganecommercio internazionaleprotezione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.