Cassazione Penale, Sentenza n. 16962/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 19/5/2021 lamentando l'omessa revoca delle sanzioni accessorie (confisca, ordine di demolizione e ordine di rimessione in pristino) nonostante la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; successivamente i ricorrenti hanno chiesto e ottenuto, con ordinanza del 27/9/2021, la correzione della omissione da parte della Corte d'appello, e pertanto hanno dichiarato rinuncia al ricorso per cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per la rinuncia intervenuta dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza. Non è disposta la condanna alle spese processuali in considerazione della fondatezza delle doglianze originarie e del fatto che la Corte d'appello ha poi provveduto, con ordinanza del 27/9/2021, a revocare la confisca e gli ordini di demolizione e rimessione in pristino
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
indicazione della partecipazione al reato (concorso), riferita al capo d'imputazione originario
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
riferimento alla norma che configura il fatto illecito oggetto del capo d'imputazione (abusi edilizi) nella sentenza di primo grado
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
la Corte interpreta la norma nel senso che la rinuncia al ricorso, effettuata dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza, rende il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, le statuizioni accessorie (confisca, demolizione, rimessione in pristino) disposte in sede di primo grado devono essere riviste e, se inconferenti con l'estinzione, revocate
- In presenza di omissioni nella sentenza di grado (es. mancata revoca delle misure accessorie), è opportuno chiedere la correzione con provvedimento della stessa corte d'appello prima di proseguire in Cassazione
- Se il rimedio richiesto in via endoprocedimentale viene accolto prima dell'udienza di Cassazione, il difensore può rinunciare al ricorso; la rinuncia, fatta da difensore munito di procura speciale e protocollata prima dell'udienza, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La rinuncia prudente al ricorso dopo avere ottenuto la rettifica evita decadenze e può giustificare l'assenza di condanna per spese se la posizione del ricorrente è risultata fondata
- Nel valutare la gravità e le conseguenze processuali, la Corte distingue tra soccombenza e rinuncia motivata da avvenuta soddisfazione della richiesta: la mera inammissibilità per rinuncia non implica automaticamente una sanzione pecuniaria
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