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Sentenza

Sentenza n. 1147/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 17226/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 17226/2023, che aveva respinto l’impugnazione dei provvedimenti regionali di determinazione del budget e della remunerazione delle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato i provvedimenti regionali che avevano determinato il livello massimo di finanziamento per le prestazioni ospedaliere di riabilitazione post-acuzie e, successivamente, il valore della produzione riconoscibile e il saldo per l’anno 2019. Ha dedotto, in sintesi, l’illegittimità derivata dei provvedimenti, perché fondati su criteri di programmazione e quantificazione dei posti letto riconducibili al d.m. n. 70/2015 e ai DCA regionali nn. 377/2016 e 275/2018, già annullati per avere limitato irragionevolmente l’accesso al codice 75 mediante il riferimento alla causa della patologia, anziché alla gravità e alle esigenze assistenziali del paziente. Ha inoltre lamentato l’insufficienza del budget, la mancata considerazione dell’accreditamento per 325 posti letto di alta specialità neuroriabilitativa, l’erronea classificazione e remunerazione di gran parte dei ricoveri in codice 75 come prestazioni di codice 56, l’applicazione della tariffa inferiore di euro 272,70 anziché di quella di euro 470, la carenza di istruttoria e motivazione nella valorizzazione della produzione, nonché il contrasto con i giudicati amministrativi, con l’art. 14 TFUE e con la CEDU. Ha chiesto anche l’acquisizione della documentazione analitica utilizzata dalla Regione e, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione

L’appello è stato respinto. In via preliminare il Consiglio di Stato ha estromesso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo cessato il regime commissariale sanitario della Regione Lazio e il conseguente patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. Nel merito, il Collegio ha distinto due autonome serie causali: da un lato, i provvedimenti di programmazione dell’offerta e di determinazione del fabbisogno, viziati dai criteri illegittimi di limitazione dell’accesso al codice 75; dall’altro, i provvedimenti tariffari, fondati sul d.m. 18 ottobre 2012 e sul DCA regionale n. 444/2014, che modulano la remunerazione in base alla classificazione della patologia e alla complessità assistenziale secondo il criterio MDC, non già in modo automatico in relazione al codice del reparto. I precedenti giudicati hanno rimosso le restrizioni illegittime all’accesso al codice 75, ma non hanno travolto né modificato il sistema tariffario, che non era oggetto di quei giudizi. Pertanto, l’ampliamento delle patologie ammissibili al codice 75 e la configurazione della struttura per 325 posti letto non comportano automaticamente il diritto alla tariffa massima né un corrispondente incremento del budget. La tariffa di euro 470 è riconoscibile solo per le specifiche condizioni previste dal sistema tariffario, tra cui i pazienti con grave cerebrolesione acquisita caratterizzata da coma secondo i parametri indicati e i pazienti mielolesi con gravità A, B o C secondo la classificazione ASIA; per le altre prestazioni MDC1 resta applicabile la tariffa di euro 272,70, con gli eventuali abbattimenti previsti. Le censure relative alla legittimità del sistema tariffario e alla sua adeguatezza rispetto ai costi effettivi avrebbero dovuto essere rivolte contro gli autonomi atti tariffari e non potevano essere esaminate nel presente giudizio. Il Collegio ha escluso inoltre che i provvedimenti impugnati fossero invalidi per non avere allegato la documentazione utilizzata per la valorizzazione della produzione: la mancata allegazione dei dati istruttori non determina, di per sé, un difetto di motivazione. Quanto alla richiesta istruttoria, la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti processuali previsti per reagire all’inerzia ostensiva dell’amministrazione, eventualmente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Sono state respinte anche le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché i profili di incompatibilità europea dedotti riguardavano il sistema tariffario, estraneo all’oggetto del giudizio. Sentenza di primo grado confermata; spese del giudizio di appello compensate.

Norme richiamate

  • d.m. 18 ottobre 2012

    La tariffa massima giornaliera per i ricoveri di soggetti affetti da grave cerebrolesione acquisita è pari a € 470,00 nei casi previsti dal decreto; per le prestazioni riconducibili al MDC 1 è prevista la tariffa di € 272,70, con abbattimento a € 163,62 oltre il valore soglia.

    Il sistema tariffario differenzia la remunerazione in base al MDC e alla complessità assistenziale della specifica patologia, non in base al solo codice del reparto; l’appartenenza della prestazione al codice 75 non determina automaticamente l’applicazione della tariffa più elevata.

  • DCA Regione Lazio n. 444/2014

    Le tariffe massime di cui al d.m. 18 ottobre 2012 costituiscono per la Regione Lazio limite invalicabile.

    Il decreto regionale recepisce e attua il sistema tariffario nazionale, senza consentire una remunerazione automatica di tutte le prestazioni rese in strutture accreditate con codice 75 secondo la tariffa massima.

  • art. 15, comma 17, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135

    Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali; per le regioni interessate dall’accordo previsto dall’art. 1, comma 180, l. n. 311/2004, le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.

    La Regione Lazio, quale regione soggetta al regime previsto dalla disposizione, è vincolata alle tariffe massime nazionali.

  • art. 14 TFUE

    Gli Stati provvedono affinché i servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.

    La questione della compatibilità del sistema tariffario con tale disposizione non è stata esaminata perché il sistema tariffario non costituiva oggetto del presente giudizio.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Il privato che lamenti l’inerzia dell’amministrazione rispetto a una richiesta di accesso deve utilizzare gli strumenti processuali previsti dalla disposizione, anziché pretendere l’acquisizione istruttoria dei documenti in un giudizio nel quale essi non risultino decisivi.

  • art. 267 TFUE

    Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale quando i quesiti riguardano profili normativi estranei all’oggetto effettivo della controversia.

Massime di principio

  • L’annullamento giudiziale di provvedimenti che limitano illegittimamente l’accesso a una determinata tipologia assistenziale non modifica automaticamente gli autonomi criteri tariffari applicabili alle prestazioni, né attribuisce il diritto alla tariffa massima per tutte le prestazioni erogate dalla struttura accreditata.
  • Quando il sistema tariffario differenzia la remunerazione in base alla patologia, alla sua gravità e alla complessità assistenziale secondo categorie diagnostiche maggiori, la tariffa non può essere determinata automaticamente sulla base del solo codice organizzativo o assistenziale del reparto in cui la prestazione è stata resa.
  • L’ampliamento della platea dei pazienti ammissibili a prestazioni di alta specialità e il ripristino della configurazione dei posti letto accreditati non comportano, di per sé, un aumento del budget pari al prodotto tra il numero dei posti letto e la tariffa massima, dovendosi applicare anche i criteri tariffari autonomamente vigenti.
  • La mancata allegazione al provvedimento amministrativo degli atti e dei dati utilizzati per la determinazione economica non determina automaticamente un difetto di motivazione, se il provvedimento contiene elementi sufficienti a rendere comprensibile il criterio decisionale; l’eventuale acquisizione dei documenti deve essere richiesta mediante gli strumenti processuali appropriati e in funzione della loro concreta rilevanza.
  • Un giudicato amministrativo vincola l’amministrazione nei limiti dell’oggetto, della causa petendi e del decisum della precedente controversia; non può estendersi a questioni autonome, come quelle tariffarie, che siano rimaste estranee al giudizio precedente.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando i quesiti prospettati concernono atti o profili normativi estranei al perimetro oggettivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processualeRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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