Cassazione Penale, Sentenza n. 35301/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida dell'arresto e l'applicazione degli arresti domiciliari per concorso in furto aggravato, denunciando la nullità del provvedimento perché fondato su dichiarazioni confessorie rese "in immediatezza" mentre era ferito e sanguinante. Sostiene che tali condizioni avrebbero compromesso la spontaneità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il GIP avesse correttamente valutato le dichiarazioni spontanee del ricorrente, avendo considerato le sue condizioni fisiche (ferito, sanguinante, abbigliamento lacerato) e ritenuto comunque sussistente il carattere di spontaneità delle confessioni. Inoltre il GIP ha valorizzato ulteriori elementi di prova a sostegno della gravità indiziaria: la presenza del ricorrente in prossimità del luogo del delitto, i segni evidenti di fuga e il rinvenimento del materiale asportato. La Corte ha inoltre osservato che la censura difensiva tende a una diversa valutazione dei fatti che non è sindacabile in cassazione salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 (Minauro) e altre pronunce
Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro; Sez. 1, n. 15197 del 8/11/2019, dep. 2020, Fornaro; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale (anche nell'incidente cautelare) se risulta con chiarezza che sono state rese liberamente, ossia senza coercizione o sollecitazione.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017 e orientamenti affini
Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo
In cassazione non è ammessa una rilettura alternativa dei fatti o una diversa valutazione degli elementi di merito che non denunci la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; quindi le censure sulla ricostruzione probatoria del giudice di merito sono inammissibili se non accompagnate da specifiche doglianze di diritto.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate in sede cautelare se il giudice può ritenere che siano state rese liberamente, anche se l'indagato si trova in condizioni fisiche precarie (es. ferite) purché il giudice valuti e motivi specificamente le circostanze.
- La presenza di ulteriori indizi (es. essere trovato nei pressi del luogo del reato, segni di fuga, materiali riconducibili al furto) rafforza la gravità indiziaria e rende meno decisiva l'eventuale contestazione sulla spontaneità di dichiarazioni confessorie.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare con argomentazioni che solo riconsiderino i fatti o offrano una diversa valutazione delle prove: è necessario contestare violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
- Il giudice di merito deve documentare la valutazione delle condizioni in cui sono state rese dichiarazioni spontanee; una valutazione motivata che ritenga le dichiarazioni spontanee è generalmente sufficiente a conservarne utilizzabilità.
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