Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 00517/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva respinto i ricorsi contro i decreti ministeriali di revoca di due agevolazioni per complessivi euro 48.921,88

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva ottenuto un’agevolazione ai sensi dell’art. 46 del d.l. n. 50/2017 per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia e, successivamente, un’ulteriore agevolazione per l’anno 2021. Il Ministero, dopo un sopralluogo presso la sede indicata in via Aso n. 28, aveva revocato entrambi i benefici ritenendo non dimostrato l’effettivo svolgimento dell’attività economica in quella sede. L’appellante ha dedotto, in primo luogo, che fosse sufficiente la collocazione della sede legale nella zona franca, senza necessità di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività; in secondo luogo, il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando il mancato esame delle caratteristiche dell’attività, della documentazione contabile e fiscale, del contratto di sublocazione, delle assunzioni di personale e delle osservazioni procedimentali; in terzo luogo, ha sostenuto che tali elementi dimostrassero comunque lo svolgimento dell’attività nella sede di Ortezzano.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha affermato che le agevolazioni per la Zona Franca Urbana non richiedono la sola formale localizzazione della sede legale, ma l’effettivo avvio e svolgimento dell’attività economica nella zona, poiché il beneficio è finalizzato al rilancio economico dell’area. La circolare direttoriale del 6 giugno 2019, n. 243317, subordinava infatti l’efficacia del beneficio all’avvio dell’attività nella zona franca entro il termine previsto. La successiva agevolazione del 2021 presupponeva inoltre il mantenimento dei requisiti necessari per i precedenti benefici, sicché l’assenza dei presupposti del primo contributo si rifletteva anche sul secondo. Quanto ai motivi sul difetto di istruttoria e motivazione, il Collegio ha ritenuto significativa la verifica ispettiva: nei locali risultavano riferibili numerose imprese, ma non erano presenti il titolare o personale dell’appellante, né targhe o altri elementi identificativi della società. L’impresa non aveva fornito evidenze sufficienti sull’attività concretamente svolta nella sede. Il contratto di sublocazione, l’assunzione di dipendenti, la presenza di documenti contabili e fiscali, lo svolgimento di assemblee e la natura amministrativa dell’attività non dimostravano da soli l’effettivo esercizio dell’attività nella sede agevolata. Il sopralluogo unico era sufficiente in assenza di ulteriori elementi concreti contrari. In ragione della natura eccezionale delle agevolazioni, gravava sul privato l’onere di provare la sussistenza dei presupposti del beneficio. I decreti di revoca sono stati quindi ritenuti adeguatamente istruiti e motivati. L’appello è stato respinto con condanna dell’impresa alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 46 d.l. n. 50/2017

    La disposizione costituisce la base normativa delle agevolazioni per le imprese localizzate nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, finalizzate al rilancio economico delle aree colpite dagli eventi sismici.

  • art. 3, comma 1, lett. c), e comma 5, decreto interministeriale 10 aprile 2023

    È richiamata per affermare che le imprese possono beneficiare delle esenzioni se esercitano l’attività all’interno della Zona Franca Urbana.

  • circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317, par. 7, punto 3

    “Fermi restando i motivi di esclusione di cui al paragrafo 6, possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, disponendo della sede legale o della sede operativa ubicata all’interno della zona franca urbana, hanno avviato l’attività in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che, pur non disponendo di una sede all’interno della medesima, si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.”

    La disciplina richiede non soltanto la localizzazione formale della sede, ma l’effettivo avvio dell’attività nella zona franca; per i soggetti non ancora operativi, l’efficacia del beneficio è condizionata a tale avvio entro il termine previsto.

  • art. 35 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dalla circolare quale riferimento per la data di inizio attività comunicata dai titolari di reddito di lavoro autonomo.

  • circolare 29 marzo 2021, n. 100050, punti 5 e 6.2

    Per le agevolazioni del 2021 richiede, tra l’altro, il mantenimento dei requisiti già dichiarati e la disponibilità di una sede legale o operativa nella zona franca; la mancanza dei presupposti del precedente beneficio si riverbera sulla successiva agevolazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla completezza della decisione sui motivi rilevanti.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali o contributive destinate al rilancio di una specifica area territoriale presuppongono, salvo diversa previsione normativa, non la sola localizzazione formale della sede legale, ma l’effettivo svolgimento dell’attività economica nell’area agevolata, coerentemente con la finalità di sviluppo territoriale del beneficio.
  • Quando la disciplina di un’agevolazione condiziona l’efficacia del provvedimento di concessione all’avvio dell’attività nella zona agevolata entro un termine determinato, il mancato accertamento di un’attività effettiva entro tale termine comporta la decadenza o la revoca del beneficio.
  • In materia di agevolazioni pubbliche di natura eccezionale, grava sul beneficiario l’onere di provare la sussistenza e il mantenimento di tutti i presupposti richiesti per il riconoscimento del beneficio.
  • Un sopralluogo amministrativo dal quale emergano l’assenza del titolare e del personale dell’impresa, nonché l’assenza di elementi identificativi nei locali condivisi con numerose altre imprese, può costituire un elemento indiziario significativo dell’inesistenza di un’attività effettiva nella sede agevolata, se il beneficiario non fornisce evidenze concrete contrarie.
  • La disponibilità di un immobile, la stipulazione di un contratto di sublocazione, l’assunzione di personale, la presenza di documenti contabili o fiscali e la natura astrattamente amministrativa dell’attività non dimostrano, isolatamente considerati, l’effettivo svolgimento dell’attività economica nella sede dichiarata.
  • Quando un’agevolazione successiva è riservata a soggetti già beneficiari di precedenti misure e richiede il mantenimento dei relativi requisiti, l’accertata insussistenza dei presupposti del precedente beneficio può determinare anche la revoca o il venir meno dell’agevolazione successiva.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIncentivi alle impreseMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.