Sentenza n. 74/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot. n. 28421 del 19 dicembre 2024 con cui il Responsabile dell’Area VII – Ambiente Patrimonio Manutentivo del Comune di Castellabate ha disposto il diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 8 d.lgs. n. 42/2004 sull’istanza prot. n. 2046 del 31 gennaio 2022, relativa all’intervento di ampliamento ai sensi della l.r. Campania n. 19/2009 s.m.i. dell’immobile di proprietà del ricorrente, ubicato alla contrada Starza e distinto in catasto al foglio 13, particella 473 sub 1 NCEU;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un intervento di demolizione, ricostruzione e ampliamento di un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica adottato ai sensi dell'art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004. Ha dedotto violazione degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1, 2, 3, 10-bis e 21-septies l. n. 241/1990, incompetenza, elusione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del TAR, nullità del provvedimento, difetto e erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sviamento e violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento. In particolare, ha sostenuto che il precedente diniego del permesso di costruire era stato annullato; che il diniego paesaggistico si fondava essenzialmente su profili urbanistico-edilizi, senza un'autonoma valutazione della compatibilità paesaggistica; che il richiamo alla presenza di manufatti privi di titoli autorizzativi era generico e non considerava che il progetto prevedeva la demolizione del garage e delle altre pertinenze contestate, senza ricostruzione e senza computo delle volumetrie. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l'annullamento del diniego del permesso di costruire avrebbe travolto anche il diniego paesaggistico.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, poiché non era impugnato alcun loro provvedimento. Ha respinto l'eccezione comunale di improcedibilità: l'annullamento dell'atto presupposto produce effetto caducante sull'atto consequenziale solo quando tra i due atti sussista un rapporto immediato, diretto e necessario, senza ulteriori valutazioni di interessi. Tale rapporto non ricorreva, poiché l'autorizzazione paesaggistica è autonoma rispetto al permesso di costruire. Nel merito, ha accolto i primi quattro motivi, rilevando che il precedente giudicato imponeva al Comune di svolgere un'autonoma e approfondita valutazione paesaggistica. Il nuovo diniego, invece, si fondava su profili urbanistico-edilizi e sul richiamo al precedente diniego del permesso di costruire, già annullato, senza esaminare specificamente l'incidenza dell'intervento sul paesaggio. Anche il riferimento alla presenza di manufatti privi di titoli autorizzativi era generico e inidoneo, poiché il progetto prevedeva la demolizione senza ricostruzione delle pertinenze di cui era contestata la liceità paesaggistica. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di motivazione e di istruttoria, con assorbimento degli ulteriori motivi relativi alla contraddittorietà rispetto a un precedente parere favorevole e all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio
L'autorizzazione paesaggistica mantiene autonomia strutturale e funzionale rispetto al titolo edilizio e richiede una valutazione specifica dei profili paesaggistici, distinta dall'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia.
art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
Costituisce la base normativa del diniego di autorizzazione paesaggistica impugnato.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È stato richiamato tra i parametri normativi dedotti dal ricorrente, senza una specifica applicazione nella motivazione decisoria.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato richiamato tra le censure, in particolare con riferimento all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la relativa doglianza è stata assorbita.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del provvedimento; il giudice ha definito la controversia accogliendo le censure di difetto di motivazione e istruttoria.
Massime di principio
- L'autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire; pertanto, l'annullamento del titolo edilizio non determina automaticamente la caducazione del diniego paesaggistico, salvo che tra gli atti sussista un rapporto immediato, diretto e necessario, senza ulteriori valutazioni di interessi.
- Nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica l'amministrazione deve valutare specificamente l'incidenza dell'intervento sul paesaggio e non può sostituire tale valutazione con considerazioni riguardanti esclusivamente la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile o del progetto.
- Quando un precedente giudicato impone una nuova valutazione autonoma e approfondita della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione deve rispettare tale vincolo conformativo e motivare puntualmente le ragioni della decisione.
- Il riferimento alla presenza di manufatti privi di titoli autorizzativi non è sufficiente a fondare un diniego paesaggistico se l'amministrazione non individua puntualmente le opere contestate e non considera che il progetto ne preveda la demolizione senza ricostruzione.
- Il diniego paesaggistico è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando omette di confrontarsi con le specifiche caratteristiche dell'intervento progettato e non espone una concreta valutazione della sua compatibilità paesaggistica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →