Cassazione Penale, Ordinanza n. 25487/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo la natura del reato sostanziale oggetto del giudizio, ma solo la contestazione in punto di pena e recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: errata applicazione della legge penale per l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio e per la mancata disapplicazione della recidiva contestata. La Corte rileva che la censura attiene al solo trattamento punitivo e che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica, avendo dato conto della congruità della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e delle ragioni del mancato esonero dalla recidiva reiterata specifica infraquinquiennale.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per valutare la congruità della pena e la sua commisurazione in relazione ai criteri legali.
recidiva reiterata specifica infraquinquiennale
Indicata come forma di recidiva non disapplicata dai giudici di merito, con motivazione ritenuta congrua dalla Corte.
Cassa delle ammende
Indicata come destinataria della somma di euro tremila quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura che investe esclusivamente la dosimetria della pena e la valutazione della recidiva è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata fornisca una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
- La mancata disapplicazione della recidiva è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione di legge; non è sufficiente una mera contestazione dell'eccessività della pena.
- Quando il giudice di merito esplicita i criteri di cui all'art. 133 c.p. e le ragioni del mantenimento della recidiva, la decisione resiste al controllo di legittimità e il ricorso diretto a ottenere una diversa quantificazione della pena è inammissibile.
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