Ordinanza n. 394/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 455514 del 11.11.2025, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato, nonché contestuale espresso diniego all’istanza avanzata in data 13.09.2025 finalizzata all’attesa occupazione / subentro nuovo datore di lavoro; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e contestuale diniego dell'istanza finalizzata all'attesa occupazione o al subentro di un nuovo datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il contestuale diniego dell'istanza presentata per l'attesa occupazione o il subentro di un nuovo datore di lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le criticità relative al rapporto di lavoro originario risultavano in massima parte imputabili al datore di lavoro e che il ricorrente le aveva prontamente rappresentate e denunciate. Il ricorrente aveva inoltre documentato, anche nel corso dell'interlocuzione procedimentale, di avere reperito nuovi rapporti di lavoro, uno dei quali ancora in corso, mediante buste paga e modelli Unilav. Tali elementi sono stati valorizzati per dimostrare il suo inserimento sociale e lavorativo in Italia e la percezione, da lungo tempo, di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela interinale. In particolare, ha considerato rilevanti l'imputabilità al datore di lavoro delle criticità del rapporto originario, la tempestiva denuncia di tali criticità da parte del ricorrente, l'esistenza di nuovi rapporti lavorativi documentati e ancora in corso, nonché lo stabile svolgimento di attività lavorativa con percezione di redditi sufficienti alla permanenza in Italia. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice l'ha applicata accogliendo la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato all'esito di una sommaria delibazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un titolo collegato a un rapporto di lavoro subordinato può essere sospesa quando le criticità del rapporto originario risultino prevalentemente imputabili al datore di lavoro e siano state tempestivamente denunciate dal lavoratore straniero.
- Ai fini della valutazione cautelare della permanenza dello straniero nel territorio nazionale, assumono rilievo l'esistenza di nuovi rapporti di lavoro, la prosecuzione di almeno uno di essi e la documentata percezione di redditi idonei alla permanenza.
- L'inserimento sociale e lavorativo documentato e la continuità reddituale possono integrare elementi rilevanti per il bilanciamento cautelare degli interessi, senza anticipare la decisione definitiva sul merito dell'impugnazione.
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