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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere l'accertamento dell'usucapione di taluni immobili adibiti ad abitazione familiare e ad altri usi, assumendo un possesso ultraventennale. La domanda era stata respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi sostanzialmente intrecciati: ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso un possesso utile all'usucapione valorizzando la sua convivenza con il padre e omettendo di considerare la giurisprudenza sul possesso del convivente more uxorio; in subordine, ha dedotto violazione dell'art. 1146 c.c., assumendo che, alla morte del padre, egli avrebbe proseguito il possesso del dante causa; ha inoltre lamentato omesso esame di documenti attestanti la residenza nel luogo (certificato di residenza e verbale di sopralluogo). La controricorrente ha resistito richiamando pregresse vicende giudiziarie sfavorevoli sia al padre sia alla madre del ricorrente, che avevano già escluso un possesso utile sui medesimi beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sul fatto che il ricorrente, fino alla morte del padre, non aveva esercitato un possesso autonomo ma aveva svolto attività riconducibili alla mera coabitazione familiare; inoltre, la pretesa di usucapione del padre era stata in ogni caso smentita da pregresse azioni giudiziarie, e quella della madre era stata a sua volta rigettata. La Corte ha pure osservato che la doglianza ex art. 1146 c.c. era nuova, perché non proposta in appello, e che il motivo formalmente riferito all'art. 360 n. 5 c.p.c. mirava in realtà a un riesame del merito e del materiale probatorio, non consentito nel vigente perimetro del vizio motivazionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'usucapione ventennale, ma la Corte ritiene che il motivo non colpisca la reale ragione del rigetto e si risolva in una critica al merito.

  • art. 1146 c.c.

    la doglianza sulla successione nel possesso è considerata nuova, perché non dedotta in appello, e quindi inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il n. 5, dopo la riformulazione, consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non un riesame del percorso motivazionale o della valutazione delle prove; inoltre, la deduzione di violazione di legge non apre automaticamente al controllo dell'accertamento di fatto.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per affermare che il filtro di inammissibilità opera quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato o è manifestamente inconsistente.

  • art. 348-bis c.p.c.

    citato in relazione al sistema di filtro e alla funzione acceleratoria del vaglio di inammissibilità.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo in via sistematica, per gli effetti dell'inammissibilità ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Per configurare utilmente in cassazione una censura di violazione di legge, non basta richiamare astrattamente la norma: occorre confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e spiegare perché, su quei fatti, la sussunzione giuridica sia errata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo vigente, è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è consentito usarlo per sollecitare una nuova valutazione delle prove o del ragionamento motivazionale.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè se critica argomenti secondari o profili non decisivi rispetto alla base effettiva della decisione.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione giuridica non affrontata nei gradi di merito integra una censura nuova e, come tale, è inammissibile.
  • In tema di usucapione, la mera coabitazione o la semplice residenza nel bene non sono di per sé sufficienti a dimostrare un possesso autonomo 'uti dominus', se dagli accertamenti di merito risulta che le attività svolte erano riconducibili alla convivenza familiare o alla detenzione derivata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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