Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24420/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso il decreto che confermava la misura di sorveglianza speciale e disponeva la confisca di diversi beni (quote sociali dell'esercizio "La Rotonda di Giovinazzo Lamberto e Raso Antonio s.n.c.", due unità immobiliari ad Aosta, due autovetture, saldi attivi di conti correnti e carte prepagate, anche intestate alla moglie). Il ricorrente articolava otto censure: (i) carenza o apparente della motivazione sulla sussistenza e attualità della pericolosità sociale qualificata che fondava la sorveglianza speciale; (ii) mancata dimostrazione della sproporzione reddituale giustificante la confisca; (iii) assenza di adeguata correlazione cronologica tra la pericolosità e l'acquisizione dei singoli beni (in particolare le quote sociali e il conto MPS); (iv) mancato controllo metodologico della consulenza contabile del dott. Chatel; (v) specifiche doglianze in relazione ai conti correnti presso Banca BPM e Monte dei Paschi di Siena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la legittimità della valutazione della pericolosità sociale qualificata e, conseguentemente, della misura di sorveglianza speciale nei confronti di Antonio Raso (respinti primo e secondo motivo). Tuttavia ha accolto le restanti censure: la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato la correlazione cronologica tra la pericolosità (fatta risalire al 2009) e l'acquisto dei beni sottoposti a confisca, né aveva dimostrato la sproporzione reddituale nel periodo rilevante. La Cassazione ha quindi annullato il decreto impugnato nella parte relativa alla confisca dei beni (tra cui le quote di "La Rotonda", gli immobili, i saldi bancari e le carte prepagate) e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, affinché effettui una valutazione analitica e temporale delle singole acquisizioni (es. quote acquistate nel 2002 anteriori alla pericolosità, utilizzo di somme derivate da vendite anteriori al 2009, acquisto immobiliare del 2014 finanziato in parte da proventi anteriori, ecc.).

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge; consente la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente

  • legge 31 maggio 1965, n. 575

    Rimanda alla disciplina del ricorso nel procedimento di prevenzione e, connesso alla previgente normativa, delimita il sindacato di legittimità

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiama le modalità di impugnazione nel procedimento di prevenzione aggiornate dalla riforma; ribadisce i limiti del sindacato in Cassazione

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Indica i vizi deducibili in cassazione; in particolare la Corte ricorda che in prevenzione è ammessa la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente, mentre l'illogicità manifesta è normalmente esclusa salvo i casi di motivazione del tutto carente

  • codice penale

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso richiamata per l'accertamento dell'inserimento del ricorrente nell'ambiente 'ndranghetistico

  • Sezioni Unite Cassazione

    Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014 (Spinelli)

    Principio secondo cui la pericolosità sociale è anche 'misura temporale' dell'ambito applicativo della confisca di prevenzione: sono aggredibili solo i beni acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità, con necessità di individuare momento iniziale e, se esistente, termine

  • Corte costituzionale

    sent. n. 106 del 15/04/2015

    Conferma l'autonomia del sistema delle misure di prevenzione e la necessità che la pericolosità sia presupposto ineludibile della confisca di prevenzione; giustifica limiti al sindacato in Cassazione

  • Corte costituzionale

    sent. n. 33 del 21/02/2018

    Riafferma che la presunzione relativa di acquisizione illecita deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, imponendo rigorosa valutazione della correlazione cronologica tra acquisizione del bene e pericolosità sociale

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione è legittima solo per i beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale: il giudice deve indicare chiaramente il periodo temporale rilevante e motivare la correlazione tra pericolosità e acquisizione di ciascun bene.
  • La sussistenza della pericolosità sociale può essere desunta anche da provvedimenti penali non definitivi o da altri elementi indiziari, ma ciò non esonera il giudice dall'effettuare un esame concreto e, quando richiesto, temporale degli acquisti patrimoniali.
  • Quando beni sono stati acquistati con proventi derivanti da alienazioni anteriori alla manifestazione della pericolosità (es. vendita di un immobile acquistato prima dell'inizio della pericolosità), occorre valutare separatamente tali somme: possono escludere la presunzione di acquisizione illecita per la parte finanziata da risorse legittime.
  • La consulenza tecnico-contabile che prospetti sproporzioni reddituali deve essere adeguatamente valorizzata e soggetta a valutazione metodologica da parte del giudice di merito; la Cassazione può censurare omissioni analitiche sul rapporto tra redditi e spese nel periodo rilevante.
  • In sede di cassazione nel procedimento di prevenzione il sindacato è limitato a violazioni di legge e a carenza o apparente della motivazione; non sono ammesse impugnazioni in fatto prive di rilievo di diritto, salvo che la motivazione sia del tutto inesistente.
  • Il giudice che dispone la confisca deve motivare specificamente per ciascun cespite la ragionevole presunzione della provenienza illecita, tenendo conto del contesto cronologico e dei movimenti patrimoniali chiarificatori.
  • In casi analoghi, per ottenere la restituzione di beni soggetti a confisca, è strategico dimostrare l'acquisizione anteriore alla pericolosità, l'esistenza di fonti lecite per il relativo finanziamento o l'assenza di correlazione temporale con l'attività illecita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.