Cassazione Penale, Sentenza n. 07077/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) per contrasto tra il dispositivo e la motivazione circa la misura della pena. La difesa ha contestato che, benché la motivazione della sentenza d'appello riportasse l'accordo di patteggiamento (concordato tra Procuratore generale e difesa) che prevedeva la pena di 4 anni e 10 giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa, il dispositivo della sentenza aveva invece indicato 4 anni e 15 giorni di reclusione, determinando una contraddizione rilevante rispetto alla richiesta concordata
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in conformità al patteggiamento, applicando a Auletta Eugenio la pena di anni quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 32.000,00 di multa. La Corte ha ritenuto che la divergenza di cinque giorni fosse un mero errore materiale e che, dalla motivazione, risultasse la volontà della Corte d'appello di accogliere l'accordo; inoltre ha richiamato il principio secondo cui la richiesta concordata è vincolante nella sua integralità e l'applicazione di pena diversa comporta l'annullamento (sanzione che, se possibile, la Cassazione può emendare rideterminando la pena senza rinvio)
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma sostanziale sul reato di detenzione/cezione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato (dettenzione finalizzata alla cessione di hashish in carcere)
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. g)
Previsione della circostanza aggravante o dell'indicazione normativa rilevante nella determinazione della pena in relazione alle caratteristiche della sostanza o del fatto; richiamata nel quadro della qualificazione del reato
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Norma richiamata per il concordato (patteggiamento) in appello: la richiesta concordata tra accusa e difesa vincola il giudice nella sua integralità circa la misura finale della pena, purché il giudice accetti il concordato
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorso ha invocato queste fattispecie per contestare la discrepanza tra motivazione e dispositivo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 e altre pronunce citate)
Principio consolidato secondo cui, nel patteggiamento, la misura concordata della pena è vincolante e l'applicazione di pena diversa comporta l'annullamento senza rinvio; la Corte ha applicato questo principio e ha ritenuto possibile correggere un errore materiale mediante annullamento senza rinvio
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (concordato) l'accordo sulla misura della pena è vincolante: il giudice non può applicare una pena diversa da quella concordata se ha accolto il patteggiamento
- La contraddizione tra dispositivo e motivazione rappresenta un vizio che, anche se il dispositivo prevale sulla motivazione, è idoneo all'annullamento della decisione
- Se la discrepanza è un errore materiale evidente e dalla motivazione risulta la volontà di applicare la pena concordata, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena conforme al concordato
- Particolarmente utile per la difesa: verificare immediatamente in udienza che il dispositivo riporti esattamente la pena concordata e, in caso di errore formale, sollevare tempestivamente l'eccezione
- Se il contrasto tra motivazione e dispositivo non è risolvibile come mero errore materiale o non emerge chiaramente l'intento di applicare il patteggiamento, la Cassazione può disporre l'annullamento con rinvio e rimandare la decisione al giudice di merito
- Per l'accusa e la difesa è buona prassi trascrivere e allegare in udienza il verbale dell'accordo per agevolare eventuali correzioni in sede di legittimità
- La correzione in sede di Cassazione mediante annullamento senza rinvio è possibile solo se la determinazione conforme al concordato può essere compiuta senza necessità di riesame del fatto o di ulteriori accertamenti
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