Sentenza n. 7660/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione, del decreto del Ministero dell''Interno del 04/09/2019, notificato in data 19 ottobre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana prot. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su elementi informativi riservati ritenuti indicativi di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata dopo oltre dieci anni di residenza legale. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per motivazione arbitraria, irragionevole e illogica; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e dell'art. 4 del d.P.R. n. 572/1993, nonché falsa applicazione dell'art. 39 della legge n. 124/2007 e del d.m. n. 415/1994. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le sue condizioni di vita, familiari e sociali e la sua integrazione nel tessuto socio-economico nazionale; che il diniego si sarebbe limitato a un rinvio generico ad atti riservati senza indicare gli elementi ostativi; che l'omissione del preavviso sarebbe stata illegittima; che la segretazione avrebbe richiesto il segreto di Stato e avrebbe leso il diritto di difesa. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanze istruttorie, il Ministero ha depositato in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata posta a fondamento del diniego, consentendone la visione al difensore del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di amplissima discrezionalità, nel quale la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. L'Amministrazione deve valutare l'integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare del richiedente, nonché la sua irreprensibilità e l'idoneità a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. In presenza di elementi informativi provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato, indicativi di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, è legittimo attribuire prevalenza all'interesse alla sicurezza nazionale e adottare una valutazione preventiva anche sulla base di elementi indiziari, senza necessità di un accertamento di responsabilità penale o di misure restrittive. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa di merito. Il motivo relativo alla motivazione è stato respinto perché, quando sono coinvolte esigenze di sicurezza nazionale e tutela delle fonti informative, è ammissibile una motivazione attenuata e sintetica, anche mediante richiamo ob relationem ad atti riservati. La conoscibilità degli elementi istruttori e il diritto di difesa possono essere assicurati mediante l'ostensione giudiziale degli atti riservati con modalità protette, come avvenuto nel caso concreto. È stato respinto anche il motivo relativo all'omissione del preavviso di rigetto: gli elementi riservati non potevano essere dettagliatamente comunicati all'interessato, sicché non era configurabile una violazione sostanziale dell'art. 10-bis; comunque, l'eventuale violazione formale non avrebbe condotto all'annullamento del provvedimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza decennale è un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta subordinata a un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione del diniego può essere assolto in forma attenuata quando maggiori dettagli rivelerebbero informazioni riservate attinenti alla sicurezza nazionale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è configurabile, o comunque la sua omissione non determina l'annullamento, quando il futuro diniego dovrebbe fondarsi su dati riservati non ostensibili e non comunicabili all'interessato.
art. 4 d.P.R. 572/1993
È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della concessione della cittadinanza, ma il giudice non ne ricava una violazione nel caso concreto.
art. 39 l. 124/2007
È richiamato dal ricorrente in relazione alla riservatezza delle informazioni, senza che il giudice ravvisi una violazione applicabile al diniego.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 415/1998
La disposizione è richiamata per la sottrazione all'accesso delle informazioni riservate poste a fondamento del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
art. 5 e art. 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore base normativa per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
art. 52 Costituzione
È indicato quale fondamento costituzionale della rilevanza dell'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità e indipendenza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione: la residenza legale decennale è soltanto un presupposto per proporre la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la sicurezza della Repubblica può prevalere sull'interesse del richiedente all'acquisto dello status civitatis; a fini preventivi sono sufficienti anche sospetti fondati su elementi concreti e non è necessario un accertamento definitivo di responsabilità penale o l'adozione di misure restrittive.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate attinenti alla sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto con una motivazione sintetica o mediante richiamo ad atti riservati, se la divulgazione dei dettagli potrebbe compromettere fonti, indagini o attività informative.
- Il diritto di difesa rispetto ad atti riservati posti a fondamento del diniego può essere salvaguardato mediante l'ostensione degli atti nel processo, con modalità protette e sotto il controllo del giudice, senza necessità di divulgazione integrale nel provvedimento amministrativo o nella fase procedimentale.
- L'omissione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del diniego di cittadinanza quando le ragioni ostative consistono in dati riservati non comunicabili all'interessato; in ogni caso, l'eventuale violazione formale non conduce all'annullamento se il contraddittorio non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza è limitato al controllo estrinseco sull'adeguatezza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione alle valutazioni di merito dell'Amministrazione.
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