Cassazione Penale, Sentenza n. 28599/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di consegna allo Stato francese sostenendo la violazione degli artt. 18-bis, comma 2-bis, e 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69: in particolare contestava la valutazione del suo "radicamento" sul territorio nazionale (la presunta stabilità di residenza quinquennale) e la mancata applicazione della condizione prevista dall'art. 19. A supporto, aveva prodotto documenti e dichiarazioni (iscrizione anagrafica nel Comune di Corsico, contratti di lavoro, versamenti contributivi e fiscali, convivenza con la compagna, acquisti online dall'Italia, schermate di social e conversazioni) volti a dimostrare la residenza stabile in Italia dal 2019. Contestava la motivazione della Corte di appello che si sarebbe limitata a ritenere che il ricorrente non fosse residentе da cinque anni senza valutare adeguatamente la produzione probatoria e senza chiarire perché tali elementi non avrebbero valore probatorio sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le modifiche legislative hanno circoscritto la proponibilità del ricorso per cassazione (art. 22 legge 22/04/2005, n.69, come modificato), ammettendo solo i vizi di cui all'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p. e escludendo le censure attinenti alla motivazione. Il motivo di ricorso è stato ritenuto, in sostanza, una censura di motivazione sull'accertamento del radicamento e non una specifica violazione di legge prevista dall'art. 606. La Corte ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse valutato con rigore la documentazione prodotta, evidenziando che i documenti non provavano un radicamento continuativo di cinque anni e che molte delle prove riguardavano il periodo successivo al 2019. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La precedente decisione di consegna al Francia è stata pertanto confermata nella sostanza dalla mancata ammissione del ricorso in Cassazione.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 22
La riforma normativa ha eliminato la possibilità di proporre ricorso "anche per il merito" e ha circoscritto la cassazione ai soli vizi di cui all'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p.; ciò determina l'impossibilità di impugnare in Cassazione motivazioni di merito (es. valutazione del radicamento)
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis, comma 2-bis
"indici rivelatori dello stabile radicamento da cinque anni"
Introduce indici concreti per valutare lo stabile radicamento quinquennale e rende verificabile la valutazione della Corte di appello; tuttavia la verifica in sede di cassazione è limitata: le censure che si riducono a criticare la valutazione di quei indici sono inammissibili se presentate come vizio di motivazione
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 19
Norma richiamata dal ricorrente in relazione a condizioni di rifiuto/inesecuzione della consegna; il ricorso lamentava mancata applicazione della condizione prevista, ma tale censura è stata trattata come questione di fatto/motivazione e non come vizio di legge ammissibile in cassazione
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 - art. 18 (modifiche)
Ha contribuito alla riformulazione dell'art. 22 della legge 69/2005, restringendo l'ambito di ammissibilità del ricorso in Cassazione e impedendo la riesamina di merito da parte della Corte suprema in materia di mandato d'arresto europeo
codice di procedura penale - art. 606, lett. a), b) e c)
Sono i soli vizi ora proponibili in cassazione avverso le decisioni sulla consegna nei procedimenti di mandato d'arresto europeo: vizi che attengono alla violazione di legge, alla nullità o alla incompetenza/affinità di giurisdizione, non alla motivazione di merito
Massime di principio
- Dopo le modifiche normative, la Corte di Cassazione non è più luogo per rimettere in discussione la valutazione di merito della Corte d'appello (es. accertamento del radicamento quinquennale); i ricorsi che si limitano a criticare la motivazione sono inammissibili.
- Se si vuole contestare l'accertamento del radicamento, occorre indicare specificamente quale indice previsto dall'art. 18-bis comma 2-bis è stato omesso o valutato erroneamente e dimostrare come l'omissione integri un vizio previsto dall'art. 606 lett. a), b) o c) c.p.p.; le censure generiche non sono ammissibili.
- Per provare il "radicamento" quinquennale è necessario produrre documentazione continuativa, contemporanea e decisiva (iscrizione anagrafica stabile, certificazioni contributive e fiscali riferite al quinquennio, contratti di lavoro continuativi, residenza sanitaria, utenze, atti ufficiali), non solo elementi recenti o episodici (schermate social, acquisti online).
- Quando si impugna una decisione di consegna, privilegiare motivi che configurino veri e propri vizi di diritto/processuali (nullità, violazione di norme sostanziali/procedurali, incompetenza) piuttosto che una richiesta di riesame del merito probatorio.
- Senza elementi probatori decisivi, le dichiarazioni tardive o rettificative del ricorrente hanno scarso effetto se non supportate da documentazione coerente e continuativa; la loro valutazione resta rimessa alla Corte di merito e non sindacabile in cassazione.
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