Cassazione Penale, Sentenza n. 4300/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza (27/02/2023) che dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione anticipata per il semestre 24/08/2022-24/02/2023. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 657 c.p.p., sostenendo che il periodo di custodia cautelare dal 1/03/2022 al 22/04/2022 fosse stato dichiarato "fungibile" e quindi dovesse essere computato ai fini del beneficio della liberazione anticipata
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) Il ricorrente era stato definitivamente scarcerato per espiazione della pena il 9/03/2023, rendendo privo di interesse il ricorso volto a ottenere una liberazione anticipata per una pena ormai espiata; 2) un'ordinanza non impugnata del Magistrato (1/12/2022) aveva già individuato i semestri utili a decorrere dal 23/04/2022: il semestre richiesto (24/08/2022-24/02/2023) non coincideva con quello individuato e comprendeva un periodo per il quale il beneficio era stato già definitivamente rigettato, così non raggiungendo la durata minima richiesta; 3) decisivo è che la liberazione anticipata richiede non solo l'espiazione ma anche l'adesione al trattamento, circostanza esclusa dai giudici di merito e ostacolata dall'arresto per un nuovo reato commesso durante l'espiazione; il ricorso non ha affrontato questo punto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
Regola la fungibilità della detenzione cautelare con il periodo di espiazione. La Corte osserva che la fungibilità può incidere sulla durata della pena, ma non determina automaticamente il diritto alla liberazione anticipata; inoltre la fungibilità non è applicabile per reati "non ancora commessi" ai fini del beneficio, come interpretato con riferimento alla giurisprudenza citata
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Riferimento all'affidamento terapeutico trattato nei provvedimenti di merito: la liberazione anticipata richiede anche l'adesione al trattamento disciplinato dall'ordinamento penitenziario; il verificarsi di un arresto durante l'esecuzione costituisce ostacolo al riconoscimento del beneficio per quel periodo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata per infliggere anche la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019 (Frisari) e Sez. 1, n. 42906 del 12/09/2019 (Acri)
Principio secondo cui perde interesse il ricorso per cassazione contro il diniego di liberazione anticipata se il condannato è stato nel frattempo scarcerato per espiazione; e che il credito di pena derivante da una delibazione positiva della riduzione non è sufficiente a fondare l'interesse quando la fungibilità non può essere applicata per reati non ancora commessi
Massime di principio
- Un ricorso volto a ottenere la liberazione anticipata può diventare privo di interesse se, nel corso del procedimento, l'imputato viene definitivamente scarcerato per espiazione della pena; in tal caso la Corte di legittimità dichiarerà inammissibile il ricorso
- La fungibilità della custodia cautelare (art. 657 c.p.p.) può ridurre la restante pena da espiare, ma non determina automaticamente il riconoscimento della liberazione anticipata: il beneficio richiede anche l'adesione al trattamento e il rispetto dei semestri individuati dal giudice dell'esecuzione
- Se un provvedimento che ha fissato i semestri utili non è stato impugnato, quelle determinazioni vincolano le successive richieste di liberazione anticipata; istanze relative a periodi diversi possono essere dichiarate inammissibili perché non coprono il periodo minimo richiesto
- La commissione di un nuovo reato e l'arresto intervenuto durante il periodo di espiazione ostano al riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo interessato; il ricorrente deve affrontare e confutare questo punto decisivo nelle impugnazioni
- La mancata trattazione degli aspetti decisivi indicati dal giudice di merito (es. adesione al trattamento, effetti dell'arresto durante l'esecuzione) rende il ricorso inammissibile per non centrare la questione decisiva
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