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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17015/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per annullamento della sentenza di conferma (08/10/2021) che aveva confermato la condanna per il reato previsto dal d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 62, n. 6) c.p. (circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento) e 27, comma terzo, Cost., sostenendo che aveva intrapreso un piano di rateizzazione e pagato le prime due rate concordate con l'Agenzia delle Entrate prima di avere contezza del procedimento penale; la Corte d'appello aveva escluso l'attenuante ritenendo che le istanze di rateazione erano state presentate dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini o dopo l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, n. 6) c.p. non sia applicabile ai delitti tributari in virtù della specificità normativa del d.lgs. n. 74/2000, che disciplina autonomamente il risarcimento all'Erario attraverso gli artt. 13, 13-bis e 14; ha ricordato la giurisprudenza consolidata che esclude l'applicabilità dell'attivo ravvedimento ai reati che offendono il patrimonio dell'Amministrazione finanziaria (es. omesso versamento di ritenute). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 62, n. 6)

    La Corte conferma che la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento si riferisce all'elisione o attenuazione di conseguenze non patrimoniali o non patrimonialmente risarcibili; per i delitti tributari, che ledono il patrimonio dell'Erario, questa attenuante è in linea di principio inapplicabile.

  • Costituzione, art. 27, comma terzo

    Richiamata dal ricorrente come parametro costituzionale relativo al trattamento sanzionatorio, ma la Corte non ha ritenuto che l'applicazione di tale principio imponga l'estensione dell'attenuante ai delitti tributari ove la materia è disciplinata in modo specifico.

  • D.Lgs. n. 74/2000, artt. 10-bis, 13, 13-bis e 14

    Il decreto legislativo contiene disposizioni speciali sul risarcimento/all'adempimento a favore dell'Erario: gli artt. 13, 13-bis e 14 prevedono forme, modi e termini per il 'risarcimento' che possono assumere rilevanza come causa di non punibilità o come circostanza attenuante specifica per i reati tributari; perciò la disciplina speciale esclude l'applicazione dell'art. 62, n. 6) c.p. ai delitti tributari.

  • Codice di procedura penale, art. 415-bis

    Norma richiamata nel processo (avviso di conclusione delle indagini preliminari). La Corte osserva che la presentazione di istanze di pagamento dopo la notifica dell'avviso è rilevante ai fini probatori della tempestività dell'atto rispetto alla conoscenza del procedimento, ma non modifica il principio di inapplicabilità dell'attenuante ai delitti tributari.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento (art. 62, n. 6 c.p.) non è generalmente applicabile ai delitti tributari: per tali reati rileva la disciplina speciale del d.lgs. n. 74/2000 che prevede specifiche forme di risarcimento o cause di non punibilità.
  • Perché pagamenti o atti estintivi siano valutati come rilevanti ai fini attenuanti o di non punibilità nel campo tributario, è necessario che avvengano secondo le modalità, i tempi e le forme previsti dagli articoli specifici del d.lgs. n. 74/2000 (es. artt. 13, 13-bis, 14).
  • La tempestività dell'adempimento rispetto alla conoscenza del procedimento (es. antecedenza rispetto all'avviso di conclusione delle indagini o all'udienza preliminare) è un elemento fattuale importante quando si deduce l'attivo ravvedimento, ma non basta a mutare l'inapplicabilità generale dell'attenuante ai reati tributari se manca il rispetto della disciplina speciale.
  • In casi analoghi occorre verificare sempre: a) se il reato è disciplinato da norme speciali che prevedono rimedi o attenuanti specifiche; b) la data di inizio della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (documentazione delle istanze di pagamento antecedenti o successive); c) la conformità del pagamento/risarcimento alle modalità previste dalla normativa tributaria.

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