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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l’annullamento, previa sospensione, - dell’ordinanza di demolizione del Comune di Zoagli n. 60 del 22/12/2025, rep. n. 890 del 24/12/2025, notificata rispettivamente in data 8/1/2026, 7/2/2026 e 9/2/2026, con cui è stato ingiunto ai sig.ri Rita Malvasio, Marco Rocca e Paolo Rocca, in qualità di attuali comproprietari dell’immobile di cui al mappale 1201 foglio 16 N.C.T., ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e 35 del D.P.R. n. 380/2001, la rimessa in pristino dei luoghi allo stato “ante factum”, in conformità ai titoli edilizi non annullati in Via dei Tessitori, frazione San Pietro di Rovereto, limitatamente alla realizzazione del volume soprastante un’autorimessa; - di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza comunale impugnata, ritenendo sussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile previsto per la tutela cautelare. L'ordinanza non definisce il merito della controversia, per il quale è stata fissata udienza pubblica all'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino, limitatamente alla realizzazione di un volume soprastante un'autorimessa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Comune di Zoagli con cui è stata ingiunta la rimessa in pristino dei luoghi allo stato antecedente alla realizzazione di un volume soprastante un'autorimessa, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato, avuto riguardo al contenuto del provvedimento impugnato, la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    Indicato quale base normativa dell'ingiunzione di rimessa in pristino relativa all'intervento incidente sul bene paesaggistico.

  • art. 35 d.P.R. n. 380/2001

    Indicato quale ulteriore base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale disciplina della domanda cautelare; l'accoglimento è motivato dalla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino può essere sospesa quando, avuto riguardo al contenuto concreto del provvedimento impugnato, risulti sussistente un pregiudizio grave e irreparabile.
  • L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della legittimità dell'ordinanza di demolizione, che deve essere esaminato nella successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

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