Cassazione Penale, Sentenza n. 1450/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Stabile ha impugnato il rigetto dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199. Contestava la valutazione di pericolosità sociale che aveva portato al diniego, rilevando la correttezza della condotta carceraria successiva alla precedente revoca dell'affidamento terapeutico e la mancanza di profili di pericolosità tali da ostare alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza di Milano secondo cui sussiste una concreta possibilità che il condannato possa commettere altri delitti. Tale valutazione è stata fondata su elementi specifici e concreti: gravità dei reati per cui Stabile è stato condannato (reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi), pregressi penali, la revoca dell'affidamento terapeutico (art. 94 d.P.R. 309/1990) collegata all'uso di sostanze e al mancato controllo di impulsività e aggressività, la limitata revisione critica sul reato di atti persecutori, e sanzioni disciplinari per sopraffazioni e intimidazioni verso i compagni di detenzione. La Corte ha inoltre richiamato la specifica ratio della legge n.199/2010 e il suo rapporto con l'art.47-ter dell'Ordinamento penitenziario, escludendo che la disciplina possa essere sostituita da valutazioni tipiche dell'art.47-ter. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1)
la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza
La Corte interpreta la legge come disciplina autonoma e specialmente finalizzata all'esecuzione esterna delle pene brevi; la sua applicazione può avvenire anche in deroga alle regole generali dell'art.47-ter e la preclusione all'accesso dipende dalla concreta possibilità che il condannato possa compiere altri delitti
art. 47-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La Corte sottolinea la differenza di ratio rispetto alla legge n.199/2010: l'art.47-ter disciplina misure alternative con valutazioni di meritevolezza, ma la legge 199 è una disciplina speciale e non si sovrappone automaticamente all'art.47-ter; l'art.47-ter è applicabile solo se compatibile
art. 4-bis Ord. pen.
Citato come esempio di reati che possono escludere l'applicabilità della misura prevista dalla legge n.199; rientra tra le cause di esclusione previste dalla legge
artt. 102, 105, 108 cod. pen. (delinquente abituale, professionale o per tendenza)
Norme indicate dalla Corte tra le cause che possono escludere l'accesso alla modalità esecutiva domiciliare prevista dalla legge n.199
art. 14-bis e art. 14-ter Ord. pen.
Richiamati come ipotesi di esclusione relativa ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare e alle modalità di reclamo previste
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La revoca dell'affidamento terapeutico prevista da questa norma è stata valorizzata come elemento (non necessariamente esclusivo) indicativo dell'aumentata possibilità di commissione di altri reati, specie in relazione a uso di sostanze e mancato controllo di impulsività
art. 27 Cost.
Richiamato per la finalità rieducativa della pena, che è il criterio di riferimento anche per l'istituto dell'esecuzione domiciliare per pene brevi
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, Caldarozzi)
Precedente che sostiene l'applicabilità della legge n.199 anche in deroga alle regole generali dell'art.47-ter, confermato dalla Corte nel caso in esame
Massime di principio
- La legge n.199/2010 è una disciplina speciale per l'esecuzione domiciliare delle pene brevi e può essere applicata anche in deroga alle regole dell'art.47-ter; pertanto non è richiesta la stessa valutazione di meritevolezza prevista per le altre misure alternative.
- L'esclusione dell'accesso alla misura ai sensi della legge n.199 avviene quando sussiste, in concreto, la possibilità che il condannato possa commettere altri delitti; questa valutazione deve fondarsi su elementi specifici e non su supposizioni generiche.
- Elementi tipici che possono giustificare la valutazione di pericolosità sociale includono: gravità e natura dei reati commessi, pregressi penali, revoche di misure alternative (es. affidamento terapeutico), uso di sostanze con correlati problemi di controllo dell'impulsività, sanzioni disciplinari per comportamenti di sopraffazione o intimidazione e carenze nella revisione critica dei reati violenti o persecutori.
- La valutazione del giudice di merito circa la pericolosità sociale e l'idoneità a concedere il beneficio è plausibilmente vincolante in Cassazione salvo vizi di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità; la Suprema Corte verifica la congruità della motivazione e la sussistenza di elementi concreti.
- Se in una situazione analoga non emergono elementi concreti e specifici che indichino la possibilità di commissione di altri delitti, il diniego del beneficio potrebbe essere illegittimo; viceversa, la presenza di fattori concreti e recenti che evidenzino rischio di recidiva giustifica il rigetto.
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