Cassazione Penale, Sentenza n. 8498/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, tramite difensore, aveva chiesto la sostituzione della pena pecuniaria prevista dal decreto penale di condanna con il lavoro di pubblica utilità. Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza motivando che la richiesta non poteva essere formulata dopo l'emissione del decreto allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento. Il ricorso in cassazione deduceva violazione dell'art. 77 legge 24/11/1981 n. 689 e altre disposizioni, sostenendo che il lavoro di pubblica utilità è sanzione sostitutiva e che la richiesta, avanzata nei termini e mediante procuratore speciale nella cancelleria, avrebbe dovuto essere accolta o comunque valutata ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada consenta l'applicazione della pena sostitutiva con il decreto penale di condanna, una volta emesso il decreto il giudice che lo ha emesso si spoglia dei poteri decisori sul merito e può compiere solo gli atti di impulso previsti dall'art. 464 c.p.p. L'unico rimedio previsto per l'imputato dopo l'emissione del decreto è l'opposizione ex art. 461 c.p.p., nell'ambito della quale la richiesta di sostituzione può essere esaminata nel merito. La Corte ha richiamato anche il divieto di partecipazione al giudizio da parte del giudice che abbia emesso il decreto (art. 34, comma 2, c.p.p.). Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada
prevede l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con il decreto penale di condanna o con la condanna
La norma consente che la pena sostitutiva sia adottata con il decreto penale di condanna, ma non autorizza il giudice che ha emesso il decreto a modificarlo successivamente; la decisione sulla sostituzione, se non adottata al momento del decreto, deve essere assunta nell'ambito del giudizio di opposizione.
art. 77, legge 24 novembre 1981, n. 689
La difesa aveva invocato la disposizione per sostenere la possibilità di chiedere la sostituzione; la Corte non ha ritenuto che ciò autorizzasse una istanza separata al G.i.p. dopo l'emissione del decreto, confermando che la sede corretta per la valutazione è il giudizio di opposizione.
art. 461, cod. proc. pen.
Indica il rimedio dell'opposizione al decreto penale di condanna; la Corte ha affermato che l'opposizione è l'unico mezzo per ottenere il riesame integrale di merito dopo l'emissione del decreto.
art. 464, cod. proc. pen.
Definisce gli atti di impulso che il giudice può compiere dopo l'emissione del decreto; la Corte ha sottolineato che il G.i.p. è limitato a tali atti e non può decidere nuovamente sul merito.
art. 34, comma 2, cod. proc. pen.
inibisce al giudice che abbia emesso decreto penale di condanna di "partecipare al giudizio"
Impedisce la partecipazione del giudice che ha emesso il decreto al successivo giudizio di merito; ciò supporta l'impossibilità per lo stesso G.i.p. di rivedere il provvedimento sul merito.
art. 133, cod. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena che la difesa invocava come parametro per la valutazione della sostituzione; la Corte ha ritenuto che eventuale valutazione dei criteri debba avvenire nel giudizio di opposizione.
Decreto ministeriale 26 marzo 2001
Regola le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità; citato in relazione alla natura del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva.
Massime di principio
- Se è già stato emesso un decreto penale di condanna, il giudice che lo ha emesso non può poi modificare il contenuto del decreto: il rimedio dell'imputato è l'opposizione ex art. 461 c.p.p.
- La richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, se non accolta o disposta al momento del decreto, deve essere dedotta e valutata nell'ambito del giudizio di opposizione, che consente il riesame integrale del merito.
- Se si intende ottenere la sostituzione della pena sostitutiva, è opportuno formulare la richiesta prima dell'emissione del decreto o, comunque, presentarla nell'ambito dell'opposizione entro i termini di legge; un'istanza separata al G.i.p. dopo l'emissione del decreto non è efficace.
- Il giudice che ha emesso il decreto è incompatibile a partecipare al successivo giudizio di merito, pertanto chi chiede la revisione della sanzione deve sfruttare gli strumenti processuali ordinari (opposizione) per ottenere la riassegnazione del provvedimento a un diverso collegio o giudice.
- Per ridurre il rischio di decadenze procedurali, il difensore dovrebbe tempestivamente valutare l'opportunità di proporre opposizione e, nella stessa, far valere la richiesta di sostituzione con i criteri dell'art. 133 c.p. e la documentazione utile a dimostrare l'idoneità del soggetto al lavoro di pubblica utilità.
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