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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19201/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha riformato il primo grado e ha rideterminato la pena per furto aggravato in abitazione (capo A), contestando: 1) la valutazione probatoria e l'affidamento sulla deposizione del milite operante Andrea Casadei, ritenuta in contrasto con la denuncia/querela della persona offesa e con la descrizione dei luoghi e dei beni; 2) la mancanza di considerazione che l'immobile non fosse abitato e che quindi il fatto sarebbe stato tentato, con conseguente applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 625-bis e dell'art. 62, n. 4 c.p.; 3) la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Nel merito formale ha richiamato il divieto per la Cassazione di riesaminare il valore probatorio degli atti o di compiere una mera rivalutazione dei fatti (art. 606 cod. proc. pen.), rilevando che non sussistono contraddizioni significative tra le deposizioni citate e che i giudici di merito hanno accertato elementi indicativi dell'abitazione (oggetti funzionali all'abitare, grate e porta di ferro) e che parte della refurtiva era già stata caricata sul furgone (quindi furto consumato). Ha inoltre precisato che la proprieta dell'immobile è irrilevante se l'edificio sia destinato in tutto o in parte a privata dimora ai sensi dell'art. 624-bis c.p. Sul punto della pena ha ritenuto inammissibili le censure sulla congruità della pena, posto che la determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e le attenuanti invocate non erano state dedotte specificamente in appello. Conseguentemente ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, ciascuno, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i motivi esaminabili in cassazione e i limiti formali della impugnazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Usata per affermare che la Corte di Cassazione non può compiere una rivalutazione del significato della prova o contrapporre il contenuto degli atti come mera riconsiderazione del merito

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma del furto in abitazione; la Corte ritiene che rilevi l'uso dell'immobile come privata dimora o pertinenza, non la sola titolarità

  • art. 625-bis cod. pen.

    Richiamata dai ricorrenti in relazione al tentativo di furto, ma la Corte segnala che non è stato dimostrato il requisito del tentativo né dedotto specificamente

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Fattispecie attenuante evocata dai ricorrenti, non ritenuta applicabile né dedotta con specificità nel giudizio di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità

  • D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Riferimento formale alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ai sensi della disciplina emergenziale

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio né compiere una rivalutazione globale delle prove: le censure devono indicare vizi di motivazione specifici e non chiedere una nuova lettura del fatto
  • Critiche generiche o sconnesse ai singoli passaggi motivazionali sono inammissibili per carenza di specificità
  • Il furto si considera consumato se l'agente, nello stesso contesto temporale e spaziale, si è già impossessato di parte della refurtiva o ha acquisito su di essa un potere autonomo (es. materiale caricato su un veicolo), non essendo quindi configurabile automaticamente il tentativo
  • Ai fini dell'aggravante per furto in abitazione non è decisiva la titolarità dell'immobile ma il fatto che esso sia destinato in tutto o in parte a privata dimora o ne costituisca pertinenza
  • La quantificazione della pena e l'applicazione delle circostanze attenuanti/agggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, salvo vizio logico o arbitrario, non sono riesaminabili in cassazione
  • Le circostanze favorevoli (attenuanti) devono essere dedotte con specificità nel corso del processo e, se non richieste esplicitamente in sede di appello, difficilmente sono recuperabili in sede di legittimità
  • L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna alle spese e, ex art. 616 c.p.p., un'ammenda a favore della Cassa delle Ammende

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