Sentenza n. 163/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28/02/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e al relativo accredito
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto a una ricorrente il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con attribuzione di euro 1.000,00, e all'altra il diritto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con attribuzione di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'assegnazione degli importi. L'amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, disponendo il puntuale e integrale pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito nella sentenza da eseguire, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve operare mediante il Processo Amministrativo Telematico; l'incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può integrare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato e legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione l'adempimento e a nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta Docente, destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione debitrice e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in tema di commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese di giudizio nel processo amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Principio della soccombenza applicato per la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione integrale della condanna.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento spontaneo e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte interessata in caso di ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza compenso ulteriore se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; a tal fine, la disciplina prevista per specifiche condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente ad altre obbligazioni di pagamento.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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