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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29003/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione di un sodalizio mafioso. Hanno dedotto: (1) carenza di prova e vizio di motivazione rispetto alla responsabilità di Esposito, sostenendo assenza di condotte minacciose o violente a lei riferibili; (2) erronea applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis) per mancanza di elementi che dimostrassero la mafiosità della condotta e l'agevolazione del clan, nonché inaffidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori; (3) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche e della speciale tenuità del danno, con conseguente vizio nella determinazione della pena (artt. 62, n. 4, 62-bis, 132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché consiste in una rivalutazione della prova già compiuta in sede di merito e riproposta in termini già trattati in appello; ha invece confermato che la motivazione di merito documenta sufficientemente il ruolo di Esposito (intercettazioni e "investitura" da parte del materiale autore delle richieste). Il secondo motivo è stato giudicato reiterativo e infondato: la circostanza aggravante del metodo mafioso è di natura oggettiva e, in presenza dei presupposti, si estende al concorrente; la componente oggettiva è stata ritenuta sussistente. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti è motivato in relazione alle modalità e alle conseguenze delle condotte e la speciale tenuità del danno non è applicabile all'estorsione quando, pur di modesto valore patrimoniale, sono presenti gravi effetti sulla libertà e sull'integrità morale della vittima. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di estorsione oggetto della condanna; norma impiegata come titolo base del reato contestato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sui criteri di valutazione della prova; la Corte ricorda che la sua presunta violazione non è di per sé deducibile in Cassazione come vizio di legge ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., se non in presenza di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Aggravante collegata al metodo mafioso; la Corte ha ritenuto la circostanza oggettivamente configurabile e applicabile anche ai concorrenti per effetto del principio di estensione previsto dall'ordinamento.

  • art. 59 cod. pen.

    Norma che consente l'estensione delle circostanze al concorrente; la Corte l'ha richiamata per estendere l'aggravante del metodo mafioso agli imputati non materialmente autori delle intimidazioni.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Prevede la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno; la Corte ha escluso il suo riconoscimento per il delitto di estorsione quando, pur esiguo il danno patrimoniale, sussistono rilevanti effetti sulla libertà e integrità morale della vittima.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda criteri di determinazione della pena in relazione alle circostanze; menzionato in connessione con le doglianze sulla quantificazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 132 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena; richiamato in relazione alla critica sulla commisurazione della pena in concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri di applicazione delle circostanze e della commisurazione della pena; utilizzato dalla Corte per giustificare il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. c)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che le doglianze sulla valutazione delle prove, quando non attengano a mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione, non rientrano nei motivi consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di condannare i ricorrenti al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità colposa nella causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione e imposto euro 3.000 ciascuna.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Norme procedurali eccezionali richiamate per le modalità di esame del ricorso (formule e procedure introdotte dai decreti-legge richiamati).

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a criticare la valutazione delle prove sono inammissibili salvo che emergano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le censure già sviluppate in appello e riproposte in cassazione senza nuovi elementi sono spesso dichiarate inammissibili per reiterazione; è essenziale inserire in Cassazione censure nuove e ammissibili sotto il profilo normativo.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" ha natura oggettiva e, quando ricorrono gli elementi, può essere estesa anche ai concorrenti che non hanno posto materialmente in essere le minacce, specialmente in presenza di legami e di ruoli funzionali all'agevolazione del clan.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno è di difficile riconoscimento nei reati plurioffensivi come l'estorsione, quando il modesto danno patrimoniale è accompagnato da significative conseguenze sulla libertà, la tranquillità e l'integrità morale della vittima.
  • Ricorrere in Cassazione comporta rischi economici: motivi manifestamente infondati o reiterativi possono determinare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione del ricorso, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
  • Per impugnazioni efficaci in Cassazione è fondamentale inquadrare correttamente i vizi dedotti (es. vizio di diritto o di motivazione) e produrre elementi nuovi o evidenziare macroscopiche incongruenze nella motivazione di merito.

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