Cassazione Penale, Sentenza n. 15906/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato in parte la condanna per riciclaggio e per illecita cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduceva: 1) nullita o genericita del capo di imputazione, per presunta assenza di elementi sulla sottrazione delle vetture ai proprietari e per la formulazione generica relativa all'intento di sostituire targhe e documenti; 2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria, contestando la valutazione delle dichiarazioni dell'operante DI MUZIO e del teste DELLO RUSSO e l'utilizzabilita degli esiti degli accertamenti genetici sul mozzicone di sigaretta acquisito in modo ritenuto irrituale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il capo di imputazione fosse sufficientemente specifico, avendo indicato gli elementi essenziali (ricezione della vettura, generalita del derubato, numero di targa, asportazione di targhe e documenti). Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui in cassazione non e consentito un riesame del merito delle valutazioni probatorie salvo che emergano mancanza, manifesta illogicita o contraddittorieta della motivazione; le doglianze del ricorrente erano, invece, un'indebita richiesta di riedizione delle risultanze probatorie. Inoltre il ricorrente non ha adeguatamente illustrato l'incidenza dell'esclusione dell'elemento genetico sulla prova di resistenza, con la conseguenza che tale censura risultava inammissibile. Il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020 (Latini)
In tema di imputazione, non v'e incertezza quando essa contiene, con adeguata specificita, i tratti essenziali del fatto di reato in modo da consentire all'imputato di difendersi
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
In cassazione sono inammissibili le censure che richiedono un diverso apprezzamento del merito probatorio salvo che si tratti di mancanza, manifesta illogicita o contraddittorieta della motivazione
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gumina)
Chi deduce l'inutilizzabilita di un elemento di prova deve illustrare l'incidenza della sua rimozione sulla cosiddetta prova di resistenza, a pena di inammissibilita del motivo per aspecificita
Massime di principio
- Un capo di imputazione e da considerarsi non generico se descrive con sufficiente precisione gli elementi essenziali del reato (oggetto, soggetto offeso o dati identificativi) tali da consentire la difesa
- In Cassazione non e consentito un nuovo esame del merito probatorio; le censure sulla valutazione delle prove sono ammissibili solo se riguardano la mancanza, la manifesta illogicita o la contraddittorieta della motivazione su punti essenziali
- Se si censura l'utilizzabilita di una prova per vizi di acquisizione, il ricorrente deve spiegare come l'esclusione di quella prova incida sulla prova di resistenza, ossia se le rimanenti risultanze sarebbero insufficienti a sostenere la condanna
- Le doglianze meramente critiche sulla credibilita o sull'attendibilita dei testi senza mostrare un vizio manifesto della motivazione sono in genere inammissibili in cassazione
- Il ricorso per cassazione infondato puo comportare la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende, quindi conviene allegare e argomentare con precisione l'incidenza degli elementi censurati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15772/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15819/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15829/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15830/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15831/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15833/2022 del 26/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →