Cassazione Civile, Ordinanza n. 03524/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo contro la sentenza del Tribunale di Genova che aveva dichiarato il fallimento di una società. Il socio unico della società ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo. Il primo motivo di ricorso riguardava la dedotta nullità della sentenza di fallimento per asserita inesistenza del decreto telematico di convocazione all'udienza prefallimentare, poiché sarebbe mancata la firma digitale del giudice delegato. Il ricorrente sosteneva che la motivazione della Corte d'appello fosse solo apparente, perché si era limitata a recepire le conclusioni della curatela senza un’autonoma valutazione critica e senza spiegare perché avesse ritenuto valido il decreto nonostante le contestazioni tecniche mosse tramite tre software di controllo. Si deduceva inoltre che, in mancanza di valida firma digitale, l’atto sarebbe stato inesistente e non sanabile per raggiungimento dello scopo. Il secondo motivo, relativo al merito della declaratoria di insolvenza, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la Corte d'appello aveva reso una motivazione meramente assertiva e non aveva spiegato in modo autonomo le ragioni dell’adesione alla perizia stragiudiziale prodotta dalla curatela. Ha inoltre affermato che un decreto privo di valida firma digitale è inesistente e non nullo, sicché non può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; ha anche rilevato che lo scopo dell’atto non era stato raggiunto, poiché la società non si era costituita nel procedimento prefallimentare. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 l. fall.
La notificazione del decreto di convocazione all’indirizzo PEC della società è richiamata come elemento che, in linea generale, integra il rito prefallimentare, ma non sana l’inesistenza del decreto se privo di valida firma digitale.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non è applicabile a un atto inesistente; inoltre, nel caso concreto lo scopo non era stato raggiunto perché la società non si era costituita nel procedimento prefallimentare.
Massime di principio
- Il giudice di merito può fondare la decisione su una perizia stragiudiziale di parte anche se contestata, ma deve motivare in modo autonomo e specifico le ragioni della propria adesione, soprattutto quando vi siano contestazioni tecniche puntuali della controparte.
- La motivazione è apparente quando la decisione si limita a riportare o recepire conclusioni tecniche di parte senza spiegare perché esse siano state ritenute preferibili rispetto alle contrarie deduzioni difensive.
- La mancanza di valida firma digitale su un decreto giudiziale può integrare un’ipotesi di inesistenza dell’atto, non di mera nullità; di conseguenza non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156, comma 3, c.p.c.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone che l’atto, pur viziato, abbia comunque prodotto la sua funzione processuale; tale effetto non può essere riconosciuto quando il destinatario non si sia neppure costituito nel procedimento cui l’atto era destinato.
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