Cassazione Penale, Sentenza n. 951/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare (29/11/2012 - 16/06/2015). L'Albergo chiedeva l'indennizzo sostenendo errori di valutazione della Corte territoriale riguardo fatti e persone citate (es. inesistenza di incontri con il pregiudicato Crivello, confusione tra Scifo Carmelo e Scifo Antonio, fatti di danneggiamento già risalenti e assenza di timore nella vendita del chiosco). Il Giudice della riparazione aveva invece rilevato la sussistenza di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, fondata su plurimi elementi: frequentazioni con pregiudicati noti, atteggiamenti intimidatori (visite accompagnate da soggetti noti al Genova), conversazioni intercettate con riferimenti a richieste estorsive/pizzo, denuncie di minacce, e il contesto di danneggiamenti subiti dal Genova.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il sindacato di legittimità è limitato al controllo del procedimento logico-giuridico e che la valutazione della colpa grave spetta al giudice di merito, che ha adeguatamente motivato la decisione. La Corte ha ritenuto che la condotta dell'Albergo fosse gravemente colposa e idonea a creare la falsa apparenza di responsabilità penale, ostando così alla riparazione per ingiusta detenzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al rimborso delle spese in favore del Ministero (liquidate in euro 1.000).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; interpretata nel senso che il diritto all'indennizzo è precluso se la detenzione ha avuto causa in dolo o in colpa grave del detenuto, valutata ex ante rispetto al provvedimento restrittivo.
art. 43 cod. pen.
Definisce la nozione di colpa; la Corte lo adotta per individuare la soglia della 'colpa grave' ostativa alla riparazione (negligenza, imprudenza macroscopica, inosservanza di regole) che possa aver determinato la falsa apparenza di pericolosità.
art. 7 L. n. 203 del 1991
Riguarda l'aggravante per finalità mafiose; citata nel contesto istruttorio come aggravazione applicata in fase cautelare rispetto ad alcune imputazioni.
artt. 629, 624, 610 cod. pen.
artt. 629, 624, 610 cod. pen.
Reati per i quali l'imputato era stato sottoposto a custodia cautelare; rilevanti per valutare il fumus e le ragioni che portarono alla misura restrittiva.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sul reato di associazione mafiosa: la vicinanza a soggetti mafiosi e comportamenti coerenti con pretese estorsive erano elementi valutati nella ricostruzione fattuale, benché il ricorrente fosse stato in parte assolto in sede di merito.
art. 646 cod. pen.
Riguarda la ricettazione; fatta oggetto di valutazione processuale in relazione al profilo accusatorio originario, ma non decisiva ai fini dell'esclusione della colpa grave.
Massime di principio
- Il giudizio di Cassazione sulla riparazione per ingiusta detenzione è limitato al controllo della correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; la valutazione della colpa grave resta in gran parte riservata al merito.
- Per escludere l'indennizzo è sufficiente che, ex ante, la condotta del detenuto sia stata gravemente colposa e potenzialmente idonea a creare una falsa apparenza di responsabilità penale, anche se poi l'imputato è stato assolto.
- Frequentazioni con soggetti notoriamente dediti ad attività illecite, atteggiamenti intimidatori manifesti, accompagnamenti a incontri con pregiudicati e conversazioni che suggeriscono 'pizzo' o pressioni possono integrare elementi di colpa grave rilevanti per negare la riparazione.
- Il ricorrente ha l'onere di contestare in modo autosufficiente e documentato gli elementi di fatto contestati dal giudice; semplici affermazioni non documentate non sono sufficienti a far vacillare la motivazione di merito.
- La valutazione deve avere carattere ex ante: non si tratta di stabilire l'esistenza di reato con giudizio definitivo, ma se la condotta abbia creato legittimamente l'apparenza, agli occhi dell'autorità giudiziaria, della sussistenza dei gravi indizi che giustificarono la misura cautelare.
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