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Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23034 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE - Prestazioni di trasporto relative a beni in importazione - Non imponibilità - Condizioni - Oneri del vettore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava il trattamento IVA applicato dalla società a diverse prestazioni di trasporto. In particolare, sosteneva che i trasporti relativi a beni in importazione potessero beneficiare della non imponibilità prevista dall'art. 9, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972 soltanto se il relativo corrispettivo fosse stato incluso nella dichiarazione doganale e assoggettato a IVA ai sensi dell'art. 69, comma 1. Il vettore avrebbe quindi dovuto dimostrare sia l'effettiva inclusione del costo nella base imponibile doganale, sia che il trasporto fosse stato pattuito fino alla destinazione finale e non soltanto "franco confine". L'Agenzia contestava inoltre l'utilizzo di un codice identificativo comunitario e la prova dell'esportazione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la non imponibilità della prestazione resa a favore dell'operatore comunitario il cui codice identificativo risultava riferibile al committente effettivo. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che il vettore che invoca la non imponibilità per trasporti di beni in importazione deve provare che il corrispettivo della tratta nazionale sia stato compreso nella dichiarazione doganale e tassato all'importazione, nonché, in concreto, che il trasporto fosse convenuto fino al luogo finale di destinazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo relativo ai trasporti di beni in esportazione, per vizi nella formulazione della censura e per la richiesta di una nuova valutazione dei fatti. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso introduttivo della società per la parte relativa ai trasporti in importazione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 10.000 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 2

    i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonchè i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma dell'art. 69, comma 1

    La non imponibilità dei trasporti relativi a beni in importazione non opera automaticamente: è subordinata alla dimostrazione che il corrispettivo del trasporto sia stato assoggettato a IVA in dogana ai sensi dell'art. 69.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 69, comma 1

    l'imposta è commisurata ... al valore dei beni importati ... aumentato ... dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento

    Le spese di trasporto fino al luogo di destinazione nell'Unione concorrono alla base imponibile dell'importazione quando risultano dalla documentazione doganale. In tal caso, la relativa prestazione non deve essere nuovamente assoggettata a IVA dal vettore.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50, convertito nella L. n. 427 del 1993

    le ... prestazioni ... sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei ... committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza

    La non imponibilità delle prestazioni intracomunitarie è legittima quando il codice identificativo comunicato è effettivamente attribuito a un operatore comunitario che, anche tramite mandatario, risulta il committente dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 1, lett. c), nel testo applicabile ratione temporis

    le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza percorsa

    Per i trasporti internazionali, la parte del servizio svolta nel territorio italiano è, in linea generale, territorialmente rilevante e imponibile, salvo l'applicazione di specifiche ipotesi di non imponibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla motivazione perché formulata mediante la sovrapposizione di vizi eterogenei e priva della precisa indicazione del fatto controverso, oltre a mirare a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte, accolto il secondo motivo e ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza e deciso direttamente nel merito.

Massime di principio

  • Il trasporto nazionale collegato all'importazione è normalmente imponibile, salvo che il suo corrispettivo sia stato incluso nella dichiarazione doganale e assoggettato a IVA in dogana.
  • Il vettore che intende applicare la non imponibilità deve conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare l'inclusione del trasporto nella base imponibile doganale; non basta che i beni siano semplicemente beni importati.
  • È essenziale verificare i termini contrattuali della consegna: nel trasporto "franco confine" la tratta successiva all'ingresso in Italia è normalmente imponibile, mentre nel trasporto "franco destino" il costo fino alla destinazione finale può essere incluso nella base imponibile doganale.
  • L'onere probatorio grava sul contribuente che invoca un regime fiscale agevolato o di non imponibilità, anche quando la norma non prevede espressamente uno specifico obbligo documentale a carico del vettore.
  • La non imponibilità non deve determinare né una doppia imposizione né una totale omissione d'imposta: occorre coordinare il trattamento IVA del servizio con quello dell'importazione.
  • Per le operazioni intracomunitarie, la verifica del codice identificativo deve essere collegata all'individuazione del committente effettivo; è sufficiente che il codice appartenga all'operatore comunitario per conto del quale il mandatario agisce, se tale circostanza è adeguatamente accertata.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa; le censure devono essere specifiche, coerenti con il vizio denunciato e rispettare i requisiti formali previsti dal codice di procedura civile.

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