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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19132/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva realizzato nel 2010 un investimento per l’acquisto di due impianti fotovoltaici, fruendo della tariffa incentivante prevista dalla disciplina di settore. Successivamente ha ritenuto di poter cumulare a tale incentivo anche il beneficio della c.d. Tremonti ambiente ex art. 6 della l. n. 388/2000, assumendo che il d.m. 5 luglio 2012 avesse chiarito la cumulabilità tra i due regimi. A sostegno della richiesta di rimborso, presentata mediante dichiarazione integrativa e silenzio-rifiuto impugnato, ha depositato una perizia di parte per quantificare il costo ambientale detraibile e ulteriore documentazione. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo che la perizia non fosse adeguatamente idonea a provare il diritto al rimborso, anche per la contestata mancanza di asseverazione/giuramento e per l’incoerenza tra quanto richiesto e i rapporti commerciali con il fornitore. In cassazione la società ha denunciato: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la perizia era in realtà giurata; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e delle norme sul processo tributario, sostenendo di avere fornito prova documentale sufficiente e che la perizia poteva valere come prova atipica non specificamente contestata; (3) motivazione apparente sulla valutazione delle incoerenze nei rapporti con il fornitore; (4) motivazione apparente per non avere esaminato il tema dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo il primo precluso dalla doppia conforme e comunque non idoneo a scalfire l’accertamento di merito; ha ritenuto inammissibile il secondo perché non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c. quando si contesta solo la valutazione delle prove, e perché la questione della mancata contestazione della perizia era nuova in cassazione; ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di interesse, poiché il tema dell’emendabilità della dichiarazione era rimasto assorbito dall’esclusione nel merito del diritto al rimborso. Ha infine respinto il terzo motivo, escludendo la motivazione apparente: la sentenza impugnata esponeva chiaramente le ragioni del rigetto, fondate sia sull’inidoneità probatoria della perizia sia sull’incoerenza dei versamenti al fornitore rispetto alla pretesa agevolativa. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    il motivo non è esaminabile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nelle ipotesi di doppia conforme, limita il sindacato sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012

    rende applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti dal 11 settembre 2012

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non consente di trasformare la doglianza in richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove

  • art. 5 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la violazione delle regole probatorie del processo tributario

  • art. 6, commi 13-19, l. n. 388 del 2000

    è la base normativa della c.d. Tremonti ambiente, invocata per ottenere la detassazione ambientale

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’ammissibilità di prove e documenti nel processo tributario

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando ritiene che la parte onerata non l’abbia assolto

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere invocato per contestare la valutazione di merito delle risultanze probatorie

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario impone una motivazione riconoscibile e intelligibile della decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito ripartisca erroneamente l’onere della prova; non ricorre quando il giudice, correttamente individuato il soggetto onerato, ritenga semplicemente non raggiunta la prova.
  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle regole probatorie non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione.
  • La perizia stragiudiziale, anche se ritualmente prodotta, non costituisce un fatto giuridico sottratto a valutazione, ma un mero elemento indiziario rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
  • La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non è apparente quando la sentenza esponga chiaramente le ragioni del rigetto, anche in forma sintetica.
  • Non è scrutinabile in cassazione una questione nuova che presupponga accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, salvo che il ricorrente dimostri di averla tempestivamente dedotta nel giudizio precedente.
  • Quando il rigetto nel merito assorbe il tema dell’ammissibilità formale dell’istanza, il ricorrente può difettare di interesse a riproporre tale questione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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