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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28140/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato di energia elettrica. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. In sostanza, ha sostenuto che la circostanza aggravante non dovesse ritenersi integrata nel caso concreto e, secondo la Corte, ha confuso il tema della contestazione suppletiva dell'aggravante con quello della sua effettiva sussistenza, proponendo un'interpretazione non conforme alla giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che, in caso di furto di energia elettrica mediante sottrazione abusiva dalla rete di distribuzione dell'ente gestore, è configurabile l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, perché l'energia viene distolta dalla sua destinazione finale al pubblico servizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

    La circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è ritenuta configurabile nel furto di energia elettrica sottratta abusivamente dalla rete di distribuzione dell'ente gestore, poiché l'energia è deviata dalla sua destinazione finale al pubblico servizio.

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica sottratta abusivamente dalla rete di distribuzione, può sussistere l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio quando la cosa sottratta è funzionalmente destinata a soddisfare un servizio pubblico.
  • La censura che confonda il tema della contestazione dell'aggravante con quello della sua reale configurabilità non coglie la ratio della decisione e non supera il consolidato orientamento di legittimità.
  • Il ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di una lettura della fattispecie aggravante incompatibile con la giurisprudenza di legittimità consolidata.

Come è indicizzato

MaterieFurto
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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