Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 367/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 818/2024, pubblicata il 18/6/2024.

Giustizia amministrativa202501549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 818/2024, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta a uno dei ricorrenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 818/2024. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire dall'Amministrazione la documentazione comprovante il pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza e l'attribuzione della somma riconosciuta al professore nella medesima pronuncia. In mancanza di tale documentazione entro il primo termine, l'Amministrazione dovrà fornire una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, indicando il funzionario responsabile del ritardo.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, o a un funzionario delegato, di acquisire e trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione relativa ai pagamenti e all'attribuzione delle somme. In caso di mancato pagamento, dovrà essere trasmessa una relazione dettagliata sulle ragioni del ritardo e sul funzionario responsabile. Sono previsti adempimenti sostitutivi, con facoltà di subdelega. L'udienza di discussione del merito è stata fissata per l'11 giugno 2026; la segreteria dovrà comunicare l'ordinanza e la sentenza da eseguire al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione non può essere assunta sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di documenti e di una relazione dell'amministrazione sulle ragioni della mancata esecuzione del giudicato.
  • L'ordine istruttorio rivolto all'amministrazione può individuare il dirigente competente quale soggetto tenuto agli adempimenti, consentendo la delega e, ove previsto, la subdelega dell'incarico.
  • Quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione di una sentenza, il giudice può imporre l'indicazione delle ragioni del ritardo e del funzionario responsabile, rinviando la decisione sul merito all'esito degli accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.