Sentenza n. 284/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 267/2025 in data 17 aprile 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 267/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. Secondo la ricorrente, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 30 aprile 2025 e il suo passaggio in giudicato, l'Amministrazione non aveva adempiuto. È stata inoltre chiesta l'applicazione degli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. La ricorrente ha prodotto la certificazione della Cancelleria attestante il passaggio in giudicato. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l'inadempimento dell'Amministrazione, anche alla luce della mancata costituzione e contestazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, poiché la sentenza da eseguire non disponeva nulla al riguardo e il giudice dell'ottemperanza non può integrare o modificare il contenuto precettivo della decisione del giudice ordinario. Inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e previa comunicazione. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione degli obblighi derivanti da un giudicato; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per l'inadempimento del Ministero a una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del ricorso per l'esecuzione del giudicato e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 112, comma 3, c.p.a.
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
Prevede una specifica azione per ottenere somme maturate dopo il passaggio in giudicato; la relativa domanda non era stata proposta, sicché il giudice non ha riconosciuto gli interessi richiesti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della decisione, della sua notificazione all'amministrazione e dell'inutile decorso del termine per l'adempimento consente di ordinare all'amministrazione debitrice l'esecuzione degli obblighi contenuti nella pronuncia.
- Il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel giudicato e non può integrarlo, modificarlo o introdurre obblighi ulteriori non riconosciuti nella decisione da eseguire.
- La pretesa relativa a rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato richiede la specifica azione di condanna prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a.; essa non può essere introdotta surrettiziamente come mera modalità esecutiva del giudicato.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato e alla scadenza infruttuosa del termine.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente della stessa amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso per l'attività commissariale.
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