Sentenza del 21/03/2018 n. 645 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - E' esclusa dall'Ici, in rapporto alla quota di proprietà posseduta dai residenti, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP di Firenze che aveva riconosciuto ai contribuenti l'esenzione totale dall'ICI, ritenendo che ciascun appartamento fosse destinato ad abitazione principale del rispettivo nucleo familiare. L'ente ha sostenuto che l'esenzione dovesse essere riconosciuta esclusivamente al comproprietario che abitava effettivamente l'unità immobiliare, mentre l'altro comproprietario, non residente nell'immobile e titolare soltanto di una quota indivisa, dovesse pagare l'imposta sulla propria quota. La Commissione ha rilevato che si trattava di due unità immobiliari distinte, poste su piani diversi e non comunicanti, e non di un'unica abitazione principale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'esenzione ICI, poi applicabile anche ai fini IMU secondo i medesimi presupposti, spetta soltanto nei limiti della quota posseduta dal comproprietario che utilizza effettivamente l'immobile come abitazione principale. Il comproprietario che non vi dimora abitualmente resta soggetto all'imposta sulla propria quota, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille. G. R. e G. E. sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.400 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovuti.
Norme richiamate
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 8, comma 2
L'abitazione principale è quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
L'esenzione dall'ICI richiede sia il possesso qualificato dell'immobile sia la sua effettiva destinazione ad abitazione principale del contribuente e dei suoi familiari. La residenza anagrafica costituisce, salvo prova contraria, il criterio presuntivo di identificazione dell'abitazione principale.
Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, articolo 1, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
L'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale è applicabile secondo la definizione prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.
L'agevolazione non si estende automaticamente all'intera unità immobiliare o all'intera quota dei comproprietari, ma opera soltanto in relazione alla posizione del soggetto che possiede e utilizza l'immobile come abitazione principale.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 173, lettera b)
La dimora abituale si identifica, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica.
La residenza anagrafica costituisce una presunzione dell'effettiva abitazione principale, che può tuttavia essere superata mediante prova contraria.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 15, comma 2-sexies
È stato richiamato per la liquidazione e la riduzione delle spese processuali applicabili al giudizio tributario.
Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali.
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 5 giugno 2008
Ha chiarito che, in caso di proprietà indivisa, l'esenzione spetta soltanto ai comproprietari che destinano effettivamente l'immobile ad abitazione principale; gli altri restano obbligati al pagamento dell'imposta sulla propria quota.
Cassazione, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6064
Nel caso di comproprietà pro indivisa dell'immobile l'imposta è dovuta, nei limiti della propria quota, dal comproprietario che non l'ha adibita a propria abitazione principale.
Il presupposto dell'esenzione deve essere verificato separatamente per ciascun comproprietario e non può essere esteso automaticamente dall'utilizzo abitativo dell'immobile da parte di un altro comproprietario.
Cassazione, sentenza 26 novembre 2008, n. 25902
La decisione non è stata ritenuta incompatibile con il principio applicato nel caso concreto, poiché riguardava due appartamenti comunicanti e utilizzati come un'unica abitazione principale da un solo nucleo familiare.
Massime di principio
- In caso di comproprietà indivisa, l'esenzione per abitazione principale deve essere verificata separatamente per ciascun comproprietario e spetta solo sulla quota del soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
- La mera proprietà o disponibilità materiale di un immobile non è sufficiente per ottenere l'esenzione: occorrono un possesso qualificato e l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
- Se più comproprietari utilizzano unità immobiliari distinte, anche se appartenenti allo stesso complesso o edificio, ciascuno beneficia dell'esenzione solo per l'unità nella quale risiede abitualmente.
- La residenza anagrafica è un importante elemento presuntivo, ma l'effettiva dimora abituale e l'uso concreto dell'immobile restano decisivi.
- L'utilizzo dell'immobile come abitazione principale da parte di un comproprietario non produce automaticamente effetti esonerativi a favore degli altri comproprietari.
- L'esenzione può essere valutata diversamente quando più porzioni immobiliari siano strutturalmente comunicanti e concretamente utilizzate come un'unica abitazione principale da uno stesso nucleo familiare.
- In situazioni analoghe, è necessario verificare la categoria catastale, l'autonomia delle unità immobiliari, la quota di proprietà, la residenza effettiva e la presenza di eventuali prove documentali dell'uso abitativo.
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