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Sentenza

Sentenza n. 10505/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento adottato in data 26.01.2023 con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Giustizia amministrativa202307676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza adottato a seguito di precedenti penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione della disposizione, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la risalenza e la concreta non gravità delle condotte, la propria personalità, il complessivo comportamento tenuto durante la permanenza in Italia, il livello di integrazione sociale e lavorativa e l'avvenuta concessione della cittadinanza agli altri familiari. Il diniego era fondato su tre decreti penali irrevocabili relativi a furti tentati, di cui uno commesso in concorso. L'Amministrazione aveva previamente comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere osservazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale e implica una valutazione prognostica sull'effettivo e stabile inserimento dell'interessato nella comunità nazionale, anche in rapporto alla sicurezza, alla civile convivenza e all'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto al controllo estrinseco sui vizi di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. Nel caso concreto, uno dei precedenti riguardava il furto in concorso, ritenuto reato automaticamente ostativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 91/1992, applicabile, secondo il TAR, anche alla cittadinanza per residenza, a fortiori rispetto alla cittadinanza per matrimonio, in assenza di riabilitazione. La previsione legislativa esclude ogni margine per una rivalutazione discrezionale della gravità concreta del fatto, della risalenza, della personalità, dell'integrazione familiare o sociale e lavorativa. L'inserimento socioeconomico costituisce un presupposto ordinario della permanenza dello straniero, ma non supera una causa ostativa alla concessione dello status civitatis. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa

    La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale in materia di cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 6, comma 2, lettera b), l. 91/1992

    pena che nel suo massimo edittale non è inferiore ai tre anni di reclusione

    Individua fattispecie penali automaticamente ostative alla cittadinanza per matrimonio; il TAR ritiene tale previsione applicabile, limitatamente all'individuazione dei reati ostativi, anche alla cittadinanza per residenza, in assenza di riabilitazione.

  • art. 6, comma 3, l. 91/1992

    La riabilitazione rimuove gli effetti ostativi dei reati indicati dall'art. 6, con riespansione, per la cittadinanza per residenza, del potere discrezionale amministrativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi alla definizione favorevole dell'istanza, assegnando il termine per presentare osservazioni, non esercitato dalla ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato dal dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 52 Cost.

    il sacro dovere di difendere la Patria

    Richiamato per evidenziare la particolare capacità giuridica e i doveri connessi allo status civitatis.

  • artt. 2 e 53 Cost.

    Richiamati in relazione ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale gravanti sui cittadini.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 è espressione di un potere ampiamente discrezionale e di alta amministrazione, finalizzato a verificare l'effettiva e stabile integrazione dell'istante nella comunità nazionale e la sua compatibilità con le esigenze di sicurezza, civile convivenza e adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione è estrinseco e non può sostituire la valutazione amministrativa; sono scrutinabili soltanto vizi quali inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.
  • L'art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 91/1992, pur dettato per la cittadinanza per matrimonio, individua una soglia normativa di gravità dei reati ostativi applicabile, a fortiori, anche alla cittadinanza per naturalizzazione, sicché la commissione di un reato punito nel massimo con almeno tre anni di reclusione preclude la concessione in assenza di riabilitazione.
  • Quando ricorre una causa penale automaticamente ostativa prevista dalla legge, né l'Amministrazione né il giudice possono rivalutare la significatività concreta della condotta sulla base della risalenza del fatto, della personalità dell'istante, dell'integrazione sociale o lavorativa, del contesto familiare o della concessione della cittadinanza ad altri familiari.
  • L'inserimento sociale, familiare e professionale dello straniero costituisce un prerequisito ordinario per la permanenza sul territorio e per la domanda di cittadinanza, ma non integra una particolare benemerenza idonea a neutralizzare una causa ostativa derivante da precedenti penali automaticamente impeditivi.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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