Sentenza n. 481/2026 - Bari, Sezione 2
per il risarcimento dei danni a seguito dell’annullamento – avvenuto con sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. II, n. 54/2021 del 14.1.2021 – della deliberazione dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Barletta-Andria-Trani n. 667 dell’8 aprile 2020, concernente l’annullamento in autotutela della delibera n. 518/2019 di aggiudicazione alla Promo Rigenera s.r.l. della procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, bandita dalla predetta ASL per l’affidamento di materiale di consumo fax, stampati e fotocopiatori, di tipo rigenerato, a ridotto impatto ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta e provvedimenti dell'ASL successivi all'annullamento giurisdizionale della precedente autotutela, inclusa la deliberazione di nuova revoca-annullamento dell'aggiudicazione e di esclusione dalla gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva inizialmente ottenuto l'aggiudicazione di una procedura aperta per la fornitura triennale di materiali di consumo rigenerati a ridotto impatto ambientale. L'aggiudicazione era stata poi annullata in autotutela dall'ASL; il relativo provvedimento era stato annullato dal TAR per difetto di istruttoria e motivazione, con salvezza della riedizione del potere. Dopo la sentenza, l'ASL aveva riaperto l'istruttoria chiedendo campioni e documentazione integrativa e aveva infine adottato una nuova deliberazione, qualificata come revoca ma sostanzialmente ritenuta annullamento d'ufficio, con esclusione dell'impresa per carenza di un requisito essenziale ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. L'impresa, senza impugnare tale nuova deliberazione, ha chiesto il risarcimento di danno emergente, lucro cessante, danno curriculare e, in subordine, la reintegrazione in forma specifica; ha inoltre dedotto una responsabilità contrattuale e precontrattuale dell'ASL per inerzia, sviamento, negligenza, scorrettezza e inutile protrarsi della procedura, nonché chiesto l'indennizzo previsto per la revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente la domanda risarcitoria. In primo luogo, ha escluso l'elemento materiale della responsabilità dell'amministrazione, poiché l'impresa era stata successivamente esclusa dalla gara per carenza di un requisito essenziale, con provvedimento non impugnato e ormai consolidato; non era quindi configurabile la spettanza dell'aggiudicazione né il mancato utile risarcibile. La nuova determinazione amministrativa aveva superato il precedente atto di annullamento, e la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a contestarne il rinnovato esercizio del potere. Il giudice ha inoltre applicato il principio secondo cui il risarcimento non può essere riconosciuto per danni evitabili mediante l'ordinaria diligenza e l'esperimento degli strumenti di tutela disponibili. È stata esclusa anche la responsabilità precontrattuale: il protrarsi della procedura dipendeva dalla doverosa rinnovazione dell'istruttoria imposta dalla sentenza e non dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede; inoltre, l'esclusione per carenza del requisito e l'impossibilità di svolgere le verifiche impedivano di ravvisare un affidamento incolpevole e incidevano sull'affidabilità soggettiva dell'operatore. Infine, è stato negato l'indennizzo da revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, poiché la nuova deliberazione, al di là del nomen iuris, costituiva sostanzialmente un annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione, non indennizzabile ai sensi della disciplina della revoca. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 50/2016
Individua la procedura aperta nell'ambito della quale era stata disposta l'aggiudicazione originaria.
art. 80 d.lgs. 50/2016
La carenza di un requisito essenziale prevista dalla disciplina dei contratti pubblici ha fondato la nuova esclusione dell'impresa, non impugnata e divenuta consolidata.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
Il risarcimento è escluso per i danni evitabili con l'ordinaria diligenza e con l'utilizzo degli strumenti di tutela disponibili; la condotta processuale e sostanziale del danneggiato rileva nella valutazione della domanda.
art. 1337 c.c.
La responsabilità precontrattuale richiede la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative o nella procedura prodromica alla stipulazione; nel caso concreto tali doveri non sono stati violati.
art. 1338 c.c.
È richiamato unitamente all'art. 1337 c.c. quale fondamento della responsabilità precontrattuale nella fase antecedente all'affidamento.
art. 21-quinquies l. 241/1990
L'indennizzo da revoca non spetta quando l'atto, indipendentemente dalla qualificazione formale, costituisce sostanzialmente un annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione.
Massime di principio
- Quando, dopo l'annullamento giurisdizionale di un atto di autotutela per difetto di istruttoria e motivazione, l'amministrazione riedita il potere nel rispetto del giudicato e dispone l'esclusione dell'originario aggiudicatario per carenza di un requisito essenziale, la mancata impugnazione del nuovo provvedimento impedisce di fondare su quello stesso precedente illegittimo una pretesa risarcitoria per mancato utile o mancata esecuzione dell'aggiudicazione.
- L'annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di autotutela, con salvezza della riedizione del potere, non attribuisce all'operatore economico la certezza della conservazione dell'aggiudicazione né il diritto al risarcimento: la spettanza del bene della vita deve essere verificata alla luce dell'esito della rinnovata attività amministrativa.
- Non sussiste responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione quando il protrarsi della procedura dipenda dalla doverosa rinnovazione dell'istruttoria imposta da una pronuncia giurisdizionale e l'esito di tale istruttoria evidenzi la carenza di un requisito essenziale dell'operatore economico; in tale situazione manca un affidamento incolpevole tutelabile.
- La qualificazione formale di un provvedimento non è decisiva ai fini dell'indennizzo: se un atto denominato revoca produce sostanzialmente l'annullamento d'ufficio di una precedente aggiudicazione per illegittimità originaria, non trova applicazione l'indennizzo previsto per la revoca.
- Ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., il risarcimento deve essere escluso per i danni che il privato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, anche mediante l'impugnazione del provvedimento amministrativo lesivo.
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