Sentenza n. 829/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione e successivi atti di rettifica e conferma dell’aggiudicazione di una procedura negoziata per i lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Palloni, nonché il contratto stipulato con l’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio, classificatosi secondo dopo la rettifica dei punteggi, ha contestato anzitutto l’attribuzione all’aggiudicataria di punteggi relativi all’esperienza del personale tecnico e alla realizzazione di precedenti interventi. Secondo il ricorrente, per il criterio B non avrebbe dovuto essere computato, insieme alle lavorazioni OG2, l’importo delle lavorazioni OS6 eseguite nell’ambito del restauro del Museo Fellini, poiché la lex specialis richiedeva lavori di importo almeno pari alla base d’asta nella categoria OG2. Analogamente, per il subcriterio A2, il punteggio non avrebbe potuto essere riconosciuto per un intervento nel quale le lavorazioni OS28 e OS30 erano state materialmente eseguite da altra impresa. Il consorzio ha inoltre dedotto l’illegittima mancata esclusione dell’aggiudicataria, che nell’offerta tecnica aveva indicato la riduzione dei tempi di esecuzione da 365 a 275 giorni, dato riferibile all’offerta economica e che la lettera d’invito vietava di anticipare, a pena di esclusione. Sono stati impugnati anche il contratto stipulato nelle more e sono state formulate domande di inefficacia, subentro e, in subordine, risarcimento per circa 180.000 euro. La stazione appaltante e ACER hanno eccepito, tra l’altro, la mancata notificazione ai Ministeri titolari dell’intervento PNRR, la carenza della prova di resistenza e l’infondatezza nel merito. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione e i punteggi del consorzio, la valutazione della propria offerta e la disciplina della lex specialis.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per l’originaria mancata notificazione ai Ministeri, ritenendo tali amministrazioni controinteressate e non resistenti necessarie, con conseguente sanatoria mediante integrazione del contraddittorio. Ha inoltre superato l’eccezione di tardività della memoria del ricorrente, considerando garantito il contraddittorio anche in ragione del rinvio dell’udienza, e ha dichiarato irrituale perché proposta nella memoria di replica l’eccezione relativa alla mancata impugnazione delle clausole della lex specialis. Nel merito, ha ritenuto legittima l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio B. La qualificazione OG2, riferita a immobili di interesse storico, può comprendere anche lavorazioni OS6 prive di autonoma specialità quando eseguite come parte coordinata di un intervento su un bene culturale; tali lavorazioni acquisiscono in quel contesto la medesima connotazione specialistica. Non vi è stata quindi integrazione postuma dei criteri né violazione della par condicio. Ha ritenuto legittimo anche il punteggio A2, poiché il criterio valorizzava la realizzazione dell’intervento completo e l’attività di coordinamento, non necessariamente l’esecuzione diretta da parte del concorrente di tutte le lavorazioni OS28 e OS30. Quanto all’indicazione dei 275 giorni nell’offerta tecnica, il TAR ha ravvisato una palese contraddittorietà della lex specialis: da un lato il cronoprogramma tecnico doveva indicare tempi e durata coerenti con la contrazione offerta; dall’altro la lettera d’invito vietava, a pena di esclusione, anticipazioni del dato temporale da inserire nell’offerta economica. In applicazione dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, l’esclusione non poteva essere disposta sulla base di una clausola non inequivocabilmente chiara e comunque ulteriormente ambigua, anche perché il dato temporale era valorizzato nella stessa offerta tecnica. Sono stati quindi respinti il ricorso principale, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria, non essendo ravvisabile una condotta illecita. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per effetto del rigetto del ricorso principale. Spese compensate per la complessità e natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 4, d.l. 16 giugno 2022, n. 68
Le amministrazioni centrali coinvolte nell’attuazione dell’intervento PNRR, pur non avendo adottato gli atti impugnati, sono state qualificate come controinteressate; la mancata notificazione iniziale comporta quindi la necessità di integrazione del contraddittorio, non l’inammissibilità definitiva del ricorso.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il rispetto dei termini per il deposito delle memorie è valutato anche alla luce delle esigenze di garanzia del contraddittorio; nel caso concreto il rinvio dell’udienza e l’effettivo svolgimento delle difese hanno consentito di considerare tempestiva la memoria.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
Nel deposito telematico effettuato nell’ultimo giorno utile oltre le ore 12, il deposito può risultare tardivo ai fini dei termini a difesa; tale conseguenza è stata esclusa nel caso concreto perché il contraddittorio è stato comunque pienamente garantito.
art. 70, comma 4, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla pretesa inammissibilità o difformità dell’offerta tecnica del consorzio, ma il giudice non ha esaminato nel merito la censura per l’improcedibilità del ricorso incidentale.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
L’esclusione costituisce extrema ratio e non può fondarsi su una clausola ambigua o non inequivocabilmente chiara; una previsione della lex specialis contraddittoria circa l’indicazione dei tempi nell’offerta tecnica e in quella economica non legittima l’esclusione del concorrente.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede, ai fini dell’attribuzione di punteggi tabellari, precedenti lavori riconducibili alla categoria prevalente OG2, è legittimo computare anche lavorazioni OS6 eseguite nell’ambito coordinato di un intervento su un bene culturale, se il concorrente ha utilizzato la propria qualificazione OG2 e tali lavorazioni risultano funzionalmente inserite nell’intervento specialistico di restauro.
- La valutazione dell’esperienza relativa alla realizzazione di un intervento edilizio completo può comprendere l’attività di coordinamento delle lavorazioni impiantistiche eseguite da altre imprese, quando la lex specialis valorizza la realizzazione complessiva dell’opera e non impone l’esecuzione diretta di ogni singola lavorazione.
- Una clausola della lex specialis che prevede l’esclusione per l’anticipazione nell’offerta tecnica di un dato quantitativo riservato all’offerta economica deve essere chiara e univoca; se la stessa disciplina di gara richiede nel cronoprogramma tecnico l’indicazione dei tempi di esecuzione coerenti con la riduzione offerta, l’ambiguità non può essere risolta applicando la sanzione espulsiva.
- Le cause di esclusione dalle gare sono tassative e l’esclusione non può essere disposta sulla base di un’interpretazione estensiva di una clausola ambigua o contraddittoria della lex specialis.
- Le amministrazioni centrali titolari o coinvolte nell’attuazione di un intervento PNRR, ma estranee all’adozione degli atti di gara impugnati, assumono la posizione di controinteressate; la loro mancata notificazione impone l’integrazione del contraddittorio, non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso.
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